Con il messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023 l'INPS ha fornito indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito ad accordo consensuale, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Accordo consensuale L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232/2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati. Tra le causali indicate rientra la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966. L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966, e ha previsto al successivo comma 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”. Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione "NASpI". La previsione di cui al citato articolo 14 è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge n. 178/2020, che disciplina le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, che sono state valide fino al 31 marzo 2021. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui sopra rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci. Lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione L’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Di conseguenza, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. Si ricorda, inoltre, che l’accertamento dello stato di disoccupazione deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.