In linea generale il 30 novembre 2023 scade il versamento del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Quest’anno, però, per effetto dell’art. 4 del decreto Anticipi, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro è previsto il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023. In ogni caso sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. I soggetti che beneficiano del rinvio possono anche optare per il versamento di tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Chi deve comunque pagare entro il 30 novembre Il decreto Anticipi non ha previsto un differimento generalizzato del versamento del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Per tale ragione resta fermo al 30 novembre 2023 il versamento per: - le persone fisiche non titolari di partita IVA; Ad esempio Non usufruiscono del rinvio i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116TUIR. - le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro; - i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali). Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA). A chi si applica il differimento al 16 gennaio 2024? Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente: - siano titolari di partita IVA; - abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Differimento del versamento o rateizzazione? Il decreto Anticipi, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità per i titolari di partita IVA, alle condizioni sopra individuate: - il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (dal quale sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali); - la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. La compensazione con i crediti d’imposta Un’altra possibilità che coinvolge tutti i contribuenti è l’utilizzo dei crediti d’imposta. Infatti, molti crediti d’imposta devono essere utilizzati entro le scadenze di legge, altrimenti si perdono. Per tale ragione la compensazione con i crediti d’imposta appare una soluzione concreta e percorribile. Ad esempio, potrebbero essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da bonus edilizi che imprese e professionisti hanno mantenuto presso di sé, per i quali la fine dell’anno rappresenta il punto di non ritorno.