La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33213 depositata il 29 novembre 2023, ha stabilito che la riscossione del canone RAI si prescrive in dieci anni e non in cinque. Visto il contenzioso sul tema, la pronuncia risulta essere della massima importanza, essendo, per quanto ci consta, una delle prime sul tema. Per i giudici occorre, in assenza di una disciplina derogatoria, applicare il consueto termine decennale dell’art. 2946 del codice civile come detto varie volte per le imposte sui redditi e l’IVA. Nello specifico, “l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”. In breve, ad ogni periodo può corrispondere una valutazione distinta sulla debenza del tributo, il che porta ad escludere la prescrizione dei cinque anni prevista dall’art. 2948 comma 1 n. 4) del codice civile, operante per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Tale principio potrebbe anche essere condiviso, ma si pone in contrasto con vari precedenti, relativi a tributi che hanno caratteristiche non molto dissimili dal canone RAI. La prescrizione dei cinque anni è stata infatti ritenuta operante per i diritti camerali (Cass. 21 luglio 2022 n. 22897, Cass. 25 maggio 2021 n. 14244) e per la tassa rifiuti così come, in generale, per i tributi locali (Cass. 15 giugno 2023 n. 17234, Cass. 25 marzo 2021 n. 8405), richiamando proprio l’art. 2948 comma 1 n. 4) del codice civile. Non si può non evidenziare come alcuni tributi locali siano periodici al pari delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP dunque è difficile giungere a conclusioni diverse per le due tipologie di tributi, sostenendo che solo per quelli erariali la prescrizione sarebbe decennale. A maggior ragione è censurabile stabilire, nel contempo, che il canone RAI si prescriva in dieci anni e il diritto camerale in cinque. Non è un caso che taluna giurisprudenza di merito abbia ritenuto operante la prescrizione dei dieci anni anche per i tributi locali (C.T. Prov. Arezzo 27 marzo 2015 n. 111/3/15, C.T. Reg. Milano 28 marzo 2018 n. 1375/18/1). Vista la rilevanza del tema e l’ingente contenzioso presente, non si può escludere un intervento delle Sezioni Unite. Fermo restando quanto esposto, in tema di sanzioni in ogni caso il termine di prescrizione è quinquennale, ma in ragione dell’art. 20 comma 3 del DLgs. 472/97. Salvo sul credito da riscuotere si sia formato il giudicato, nel qual caso la prescrizione sarebbe decennale applicandosi l’art. 2953 del codice civile.