Con decreto 20 novembre 2023 (G.U. n. 279 del 29 novembre 2023) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha Determinato la variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Fissato il valore effettivo della variazione percentuale per l’aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Indicate le modalità di attribuzione dell’aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l’indennità integrativa speciale, da determinarsi separatamente ove competa e sulla pensione. Anno Percentuale di variazione Decorrenza 2022 +8,1 1° gennaio 2023 2023 +5,4 1° gennaio 2024 Il decreto Anticipi ha stabilito l'anticipazione dei conguagli di perequazione nell'anno 2023 (art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145). Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, la percentuale di adeguamento corrisponde alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente mese di decorrenza dell'adeguamento. Le variazioni rilevate seguono al comunicato Istat del 7 novembre 2023 con cui l'Istituto ha rilevato che: - la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 è risultata pari a +8,1; - la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023 è risultata pari a +5,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell’indice pari rispettivamente a -0,1, -0,2 e +0,1.