Conto alla rovescia per il pagamento del saldo IMU 2023, si avvicina la scadenza del 18 dicembre. Di norma, la scadenza annuale ordinaria è quella del 16 dicembre che, quest’anno, cade di sabato provocando uno slittamento del termine a due giorni dopo. Con questa data si chiudono i conti con l’IMU relativo all’anno 2023. Versamento non dovuto – Il versamento non è dovuto se non supera i 12 euro. Da intendersi come pagamento dell’imposta totale dovuta sull’intero anno e non come singola rata di acconto o saldo (meglio comunque verificare cosa è stato disposto nello specifico dal proprio Comune). Quindi, per esempio, se all’acconto di giugno ho pagato 10 euro e altrettanti ne devo pagare a saldo l’imposta è sicuramente dovuta. Modello F24 per il saldo IMU 2023 - Il modello F24 semplificato è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, comprese l’IMU (imposta municipale propria) e la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. Composizione modello - Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento; la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione. Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi “codice atto” e “codice ufficio” sono compilati solo se espressamente richiesto dall’ente impositore). Il “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato insieme al “codice identificativo”, desumibile dalla tabella “codici identificativi” pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it” (ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del: coobbligato; erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello. All’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna “Sezione” il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l’anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2012). L’elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata. Aliquote deliberate dai Comuni - Altro aspetto importante, da valutare è quello legato alla delibera comunale che stabilisce l’aliquota definitiva sul 2023. L’Ente locale, infatti, rispetto all’acconto già pagato a giugno, potrebbe nel frattempo aver deliberato un’aliquota diversa, e magari anche più alta. Se allora l’aliquota dovesse essere cambiata rispetto a sei mesi fa, è importante provvede a ricalcolare il tributo, rapportandolo ovviamente a tutti e 12 i mesi, o comunque all’intero periodo di possesso dell’immobile nell’arco dell’anno. Se invece da giugno l’aliquota non fosse variata, il saldo equivarrà esattamente alla rata di acconto. Cambio d’uso dell’immobile - Infine, nella determinazione del pagamento del saldo dell’IMU è bene prendere in considerazione l’eventuale cambio d’uso dell’abitazione in corso d’anno. Così, ad esempio, se fino a fine giugno 2023 avevo una seconda casa affittata che poi da luglio è rimasta vuota. È chiaro che per il saldo non dovrò più fare riferimento all’aliquota comunale sulle case locate. Bensì a quella prevista sulle case vuote. Da segnalare, che molti Comuni sulle seconde case siano essere locate o meno, applicano la stessa aliquota. Comunque è un elemento da valutare per accertarsi dell’esatta pretesa del Comune. Non solo, ma nel caso di seconde case locate si dovrà anche controllare un’altra possibile differenza di aliquota. Quella che a volte viene introdotta fra le case affittate con contratti a canone libero e quella invece applicata agli affitti concordati.