Si avvicina il primo dei due termini di scadenza per versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr). Entro il prossimo 18 dicembre (il 16 è sabato), infatti, i datori di lavoro interessati dovranno effettuare il pagamento dell’acconto tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1712. Per il saldo, invece, dovranno attendere la scadenza del 16 febbraio 2024 ed effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1713. Il 18 dicembre, in particolare, dovrà essere versato il 90% dell’imposta dovuta a titolo di acconto 2023, mentre il 16 febbraio del 2024 dovrà essere versato il restante 10% a saldo dell’imposta dovuta. Calcolo dell’acconto – Per determinare l’acconto d’imposta, il datore di lavoro potrà scegliere tra il metodo storico e quello previsionale. Nel primo caso (metodo storico), l’acconto (pari al 90%) dovrà essere calcolato sulle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (quindi il 2022), comprese quelle relative ai TFR eventualmente erogati a lavoratori cessati durante l’anno in corso (2023). Laddove, invece, il datore di lavoro intenda avvalersi del metodo previsionale, l’acconto dovuto avrà come base di calcolo il TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente (2022) relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (2023), applicando il coefficiente di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (2022). Per i lavoratori cessati entro il 30 novembre dell’anno in corso, invece, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto. Soggetti interessati - Tenuti al calcolo ed al versamento dell’imposta in oggetto sono tutti i datori di lavoro che sono anche sostituti d’imposta. Restano, pertanto, esclusi dall’adempimento i datori di lavoro che non rivestono tale qualifica (ad esempio chi ha alle proprie dipendenze badanti, baby sitter, ecc.) perché, in tal caso, tenuto al versamento è lo stesso lavoratore. Analogamente, non è previsto alcun adempimento per le quote di TFR devolute ai Fondi di previdenza complementare. Escluse, altresì, le aziende che hanno avuto dipendenti per la prima volta nel 2023. Casi particolari - In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva: gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione. In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti: il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.