Il requisito reddituale è una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla comunità di cui entra a far parte. In tal senso il Tar del Lazio con sentenza n. 14163 del 25 settembre 2023. Il Tar ha avuto modo di osservare come il menzionato requisito risulti indefettibile in considerazione del complesso intreccio di diritti/doveri pubblici che caratterizzano la naturalizzazione dello straniero. Egli, infatti, acquisisce un'ulteriore serie di diritti (i cd. diritti politici) e si assume al contempo i correlativi doveri (pubblici). Questi ultimi gravano solo sul cittadino e sono costituiti, in primis, in tempo di guerra, dal dovere di difendere la Patria sancito a carico del solo cittadino dall'art. 52 Cost, nonché, in tempo di pace, dal dovere di contribuire al progresso socio-economico del paese. L'amministrazione, specifica quindi la decisione, deve effettuare una valutazione delle possibilità del richiedente di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione, per cui l'insufficienza dei mezzi economici, ostando alla realizzazione di tali finalità, può costituire causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza. Lo straniero potrà continuare a soggiornare e lavorare in Italia conducendo la propria esistenza alle medesime condizioni di prima, sicché la preclusione è solo temporanea e non comporta alcuna interferenza nella vita privata e familiare in base all'art. 8 Cedu all'art. 7 del Patto internazionale diritti civili e politici.