La firma a stampa del soggetto responsabile che ha sottoscritto l'accertamento Imu va provata allegando la determina dirigenziale di riferimento; in difetto l'atto è nullo. Lo ha stabilito la sezione undicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 6333/2023 (presidente Sorrentino, relatore Chiappinello) depositata in segreteria il 9 novembre 2023. IL FATTO La vertenza tratta di un ricorso introduttivo proposto avverso un accertamento Imu emesso dal comune di Fiumicino per l'anno 2021, di oltre 41 mila euro. Il contribuente impugnava l'atto ricevuto, e, tra i motivi di ricorso, contestava la legittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione; a parere del ricorrente, l'atto era illegittimo in quanto sottoscritto con firma a mezzo stampa, senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. La Ctp di Roma accoglieva il ricorso sulla base dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995; questa norma, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”. Sull'accertamento impugnato risultava indicata la determinazione dirigenziale del comune di Fiumicino n. 5111 del 2021, atto che, tuttavia, non era stato né allegato all'accertamento, né prodotto nella fase contenziosa. LA DECISIONE DELLA CGT II° GRADO LAZIO La Corte di giustizia di secondo grado romana ha confermato la sentenza. La determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto il provvedimento impugnato non è stata prodotta, rendendo illegittimo l'accertamento (Cassazione civile, sentenza n. 26556/2020). La stessa Ctr del Lazio con la sentenza n. 1316/2020 ha stabilito che ai fini della legittimità dell'atto, non sia sufficiente l'indicazione della “sottoscrizione alla firma a mezzo stampa”; il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione deve essere, invece, allegato, per consentire al contribuente ed al giudice di verificare l'effettiva esistenza e validità della delega. Rigettando l'appello, la Corte capitolina ha condannato il comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 6.600.