Se è un socio della snc a esercitare l'azione giudiziale contro la società, e pretende di estenderla anche verso un altro socio, quest'ultimo risponde non illimitatamente ma in proporzione alle quote sociali: la responsabilità solidale illimitata di ciascuno dei soci, infatti, opera soltanto per le obbligazioni della società nei confronti dei terzi; la regola di cui all'articolo 2291 cc è dettata a tutela di chi è estraneo alla società di persone, cui l'ordinamento riconosce mera soggettività e non personalità giuridica perfetta: il terzo può quindi fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non soltanto su quello dell'ente, difficilmente valutabile. Ma la regola non ha ragione di operare nei rapporti fra i soci stessi. Così la Corte di cassazione civile, sez. seconda, con ordinanza n. 33915 del 5 dicembre 2023. Accolto il ricorso proposto da uno dei soci, condannato in appello a pagare in solido con la snc quasi 13 mila euro (più la rivalutazione monetaria e gli interessi dal lontano gennaio 1981). Un altro dei tre soci della compagine, piccolo impresario edile, ottiene la condanna in solido della snc e dei restanti due componenti al pagamento dei lavori che gli sono stati appaltati dalla società. Sbaglia la Corte d'appello: trova ingresso la censura secondo cui viene in rilievo un'obbligazione della snc nei confronti non di un terzo estraneo ma di un membro della compagine. E dunque bisogna differenziare le responsabilità: per l'intera obbligazione in capo alla snc, in proporzione alle sole quote sociali per tutti i soci, compreso lo stesso impresario edile. Se è il terzo ad agire contro la snc, il socio risponde illimitatamente, salvo successivo regresso fra i componenti della società: la responsabilità solidale è dettata dall'articolo 2291 cc per favorire l'attività dell'ente, che un'autonomia patrimoniale limitata, tutelando gli interessi dei terzi che hanno contrattato con la società e che restano indifferenti al modo e alla misura in cui l'obbligazione deve essere ripartita fra i soci; un'esigenza che dunque non sussiste nei rapporti fra i soci, nei quali bisogna tener conto soltanto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.