Assonime affronta con il documento Note e Studi n. 8 del 4 dicembre 2023 le questioni applicative di maggior rilievo circa i criteri di individuazione dei titolari effettivi, già affrontate nel caso Assonime n. 1/2023 e le raffronta con gli aggiornamenti emersi dalla prassi e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati. Quali sono gli obblighi delle società di capitali Assonime inizia ribadendo gli obblighi che le imprese con personalità giuridica, tenute all’iscrizione presso il Registro Imprese, e le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione presso l’omonimo Registro, devono rispettare, nonché i criteri da seguire per l’individuazione dei titolari effettivi. In particolare, Assonime ricorda i tre obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007: 1) l’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio; 2) la comunicazione al Registro delle Imprese, o al Registro delle persone giuridiche private, delle informazioni circa l’identificazione dei propri titolari effettivi; 3) la conservazione e aggiornamento delle informazioni necessarie ai precedenti due obblighi. Assonime continua specificando che le informazioni per la corretta individuazione del titolare effettivo devono essere desunte, in primo luogo, dalla documentazione in possesso del soggetto obbligato. In secondo luogo, in caso di situazione dubbia, occorrere procedere ad una richiesta di informazioni ai propri soci ai quali, in caso di inerzia e/o silenzio, è impedito il diritto di voto e, nel caso di voto determinante, può essere richiesto l’annullamento ex art. 2377 c.c. Chi deve procedere all’individuazione e alla comunicazione dei titolari effettivi, continua Assonime, è l’organo amministrativo e, in caso di organi delegati, questi ultimi. La mancata comunicazione è sanzionata con una sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Assonime ricorda anche che la comunicazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, come tale, è soggetta alle norme penali in materia di falsità degli atti. Assonime continua illustrando i criteri speciali, elencati sulla base dell’ordine gerarchico di applicazione, per l’individuazione dei titolari effettivi nelle società di capitali, come segue: 1) proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica; 2) proprietà indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona; 3) criterio del controllo: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, - del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, - dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante; 4) criterio residuale: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, che hanno i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Assonime precisa, inoltre, che devono essere considerate tutte le partecipazioni possedute sia direttamente che indirettamente, che, cumulativamente, consentano di superare la soglia del 25%. Assonime scioglie ulteriori dubbi circa il caso di diritti parziali quali usufrutto e pegno. Sul tema sono intervenute le FAQ di MEF/BdI/UIF secondo cui si considerano titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali. Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario/creditore pignoratizio, in quanto i diritti sociali spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario/creditore pignoratizio (l’utile). Altro interessante chiarimento fornito da Assonime riguarda il caso di partecipazione agli utili in percentuale non proporzionale al conferimento. In tale caso si specifica che si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano la soglia del 25% del diritto agli utili quanto i soci che dispongono di diritti di voto nell’assemblea che nomina gli amministratori in misura superiore del 25% del totale dei diritti di voto. Nel caso di partecipazione indiretta Assonime, in accordo con la soluzione adottata dalle FAQ di MEF/BdI/UIF, scioglie i dubbi chiarendo che occorre risalire la catena partecipativa per individuare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. Sul tema del controllo congiunto Assonime, oltre a richiamarne la definizione, fornisce un ulteriore chiarimento specificando che sono da considerarsi titolari effettivi tutti coloro che, per mezzo di specifici accordi, sono coinvolti nell’esercizio congiunto dell’influenza dominante. In merito al criterio residuale Assonime specifica che sono da considerarsi titolari effettivi unicamente coloro ai quali spetti concretamente il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la società verso l’esterno. Tale orientamento, anticipato da Assonime con il caso 1/2023, trova conferma anche nelle FAQ di MEF/BdI/UIF. Nel caso, infine, di gruppi societari per i quali si deve applicare il criterio residuale, Assonime indica che il titolare effettivo è da ricercare non nella società madre, ma all’interno dell’organo amministrativo della controllata. In tale caso, però, Assonime solleva un profilo di attenzione in quelle situazioni in cui, dagli assetti organizzativi del gruppo, emerge che il potere di adottare decisioni vincolanti per la controllata non spetti al medesimo organo amministrativo, ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all’interno della catena di controllo. Come individuare il titolare effettivo in caso di gruppo estero Assonime continua cercando di sciogliere i principali dubbi in merito all’individuazione del titolare effettivo nel caso di società controllanti estere e di società che abbiano istituito in Italia una sede secondaria. Nel primo caso, la società italiana controllata da una società estera dovrà comunicare il titolare effettivo sulla base dell’applicazione della disciplina nazionale. Sul secondo tema Assonime, in via prudenziale, richiamando l’art. 2197 c.c., propende per considerare le società estere, che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, soggette all’obbligo comunicativo. In assenza di una rappresentanza stabile, ma di mere unità locali iscritte al REA, Assonime conclude che non dovrebbe sussiste alcun obbligo. In merito alle società UE con sede secondaria costituita in Italia, Assonime afferma come, attualmente, l’obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva sembrerebbe riguardare anche la società estera avente sede principale in uno Stato UE, qualora sia già tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al corrispondente registro dello Stato UE. La comunicazione in Italia, però, conclude Assonime, potrebbe diventare superflua una volta che le informazioni risulteranno reperibili per le autorità tramite il sistema d’interconnessione dei registri europei dei titolari effettivi (BORIS). Come individuare il titolare effettivo in caso di società partecipate pubbliche Assonime continua la trattazione analizzando il caso di società nelle quali sussiste una partecipazione da parte della P.A. Una prima linea di pensiero, criticata da Assonime, indica come titolare effettivo la persona fisica che all’interno della P.A., dispone del potere di decidere l’orientamento del diritto di voto nella società partecipata. La critica riguarda la natura del titolare effettivo. In tale caso, infatti, la persona fisica che ricopre la funzione pubblica che può esercitare il diritto di voto nell’assemblea della partecipata non esercita questi poteri per la soddisfazione di un interesse proprio ma esercita una potestà pubblica a favore e nell’interesse della comunità. In tale caso Assonime ritiene che si debba applicare il criterio residuale. Interessante chiarimento viene fornito nel caso di compresenza sia di partecipazione pubblica che privata superiore alla soglia del 25%. In tale caso Assonime rileva che, dovendo optare per l’adozione di uno soltanto dei criteri, in assenza di indicazioni ufficiali, la soluzione che appare più ragionevole è quella di individuare il titolare effettivo sulla base della partecipazione più rilevante. Cosa fare in caso di interposizione fiduciaria Assonime fornisce indicazioni in caso di partecipazione al capitale tramite una società fiduciaria. In particolare, gli amministratori devono acquisire le informazioni relative alla titolarità effettiva della partecipazione fiduciaria, pena la sterilizzazione dei relativi diritti di voto. Più interessante è il chiarimento fornito da Assonime circa gli obblighi di comunicazione delle società fiduciarie. Oltre alla comunicazione del proprio titolare effettivo da individuarsi ai sensi dell’art. 20, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 231/2007 e da iscriversi presso autonoma sezione del Registro; il dubbio che solleva Assonime riguarda l’obbligo di comunicazione al R.I. le informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro dei titolari effettivi, in quanto istituti affini ai trust. In senso positivo si sono espressi il Decreto MIMIT del 12 aprile 2023 nonché il Manuale Unioncamere, nonché, sembrerebbe, anche la comunicazione Governo italiano alla Commissione europea con la quale ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, il mandato fiduciario. Assonime, però, è critica: secondo una più ristretta interpretazione l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari, stipulati con società fiduciarie, dovrebbe riguardare i soli mandati “romanistici”, ovverosia quelle ipotesi in cui il negozio fiduciario determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario oltre ai poteri di amministrazione, anche della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione: solo in tali casi, infatti, si può parlare di un istituto affine al trust. Si dovrebbe, di converso, escludere la “fiducia germanistica” in quanto non analogo all’istituto del trust. Come individuare il titolare effettivo in caso di fondazioni d’impresa, consorzi e società consortili Assonime, concludendo, fornisce specifiche indicazioni per l’individuazione del titolare effettivo nel caso di fondazioni, consorzi e società consortili. Nel caso di fondazioni costituite da una o più imprese, l’individuazione del titolare effettivo è svolta sulla base dell’art. 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007, secondo il quale sono titolari effettivi cumulativamente il fondatore, se in vita; i beneficiari individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente. Con riferimento a questi ultimi Assonime solleva il dubbio se debbano essere individuati sulla base del criterio residuale ovvero se debbano essere ricompresi tutti i soggetti che svolgono attività di rappresentanza, direzione e amministrazione dell’ente. In merito ai consorzi Assonime afferma che l’obbligo di comunicazione sorge nel caso di attività consortile svolta tramite società consortili di capitali a norma dell’art. 2615-ter C.C.; non essendo obbligati, invece, i consorzi, anche se svolgenti attività esterna, non costituiti in forma societaria. Assonime precisa, in conclusione, che occorre prestare attenzione ai casi nei quali i consorzi assumano la veste di persone giuridiche private in virtù di legislazioni speciali. In tali casi potrebbero essere soggetto all’obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata obbligata ad iscrizione.