Nella seduta del 7 dicembre 2023 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto Anticipi. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 17 dicembre 2023. Nel corso dell'esame in Aula al Senato sono state introdotte alcune novità al testo approvato dalla Commissione Bilancio. Riapertura termini per la rottamazione quater Entrando nel merito delle modifiche approvate dall’Aula, ha ottenuto il via libera un emendamento che riapre le scadenze per chi ha aderito alla rottamazione quater. In particolare, con il correttivo si dispone che i soggetti che hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'art. 1, comma 231 e seguenti, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Si ricorda che a seguito dalla modifica apportata dall’art. 4, D.L. n. 51/2023, in fase di presentazione della domanda di adesione, i contribuenti hanno potuto scegliere di versare le somme dovute: - in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; - oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere pagate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno ciascuna pari al 10% del totale delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza stabilita. Nel caso non si effettuasse il pagamento, o lo si facesse oltre il termine ultimo, o ancora l’ammontare fosse inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Per effetto dell’emendamento presentato, quindi, l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme non comporterà l’inefficacia della rottamazione. I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater, nel caso in cui non fossero riusciti a versare le prime due rate con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 (con tolleranza di 5 giorni), avranno la possibilità di effettuare il pagamento di entrambe le rate (10% per la prima rata e 10% per la seconda rata, per un totale del 20% delle somme complessivamente dovute) entro il 18 dicembre 2023. Estensione degli obblighi per gli affitti brevi Un ulteriore emendamento approvato dall’Aula ritocca gli obblighi introdotti per gli affitti brevi. Il testo approvato dal Senato conferma l’istituzione del codice identificativo nazionale (CIN), che sarà assegnato dal Ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 50/2017) e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. L’assenza di questo codice sarà punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, mentre la sua mancata esposizione e indicazione da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare. Nel testo approvato dal Senato resta anche l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui è svolta l'attività per chi, direttamente o tramite intermediario, eserciti l'attività di locazione per finalità turistiche o breve ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 50/2017, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, della legge n. 178/2020. L’assenza di tale segnalazione sarà punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Viene inoltre confermato l’obbligo per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 50/2017, gestite nelle forme imprenditoriali, di essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. L’assenza di tali requisiti sarà punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile. Con l’emendamento approvato nel corso dell’esame in Aula invece si estende a tutte le unità immobiliari l’obbligo di essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Secondo la disposizione ante modifica (come approvata dalla Commissione Bilancio) tale obbligo gravava invece solo sulle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve, gestite nelle forme imprenditoriali. L’emendamento approvato circoscrive tuttavia le sanzioni solo in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali. In particolare, viene disposto che in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali l’assenza di tali requisiti sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione. Nessuna sanzione è invece prevista in caso di esercizio in forma non imprenditoriale. Lavoratori subordinati sportivi Con un altro correttivo approvato dall’Aula viene precisata la disciplina previdenziale dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi. L’emendamento, in particolare, introducendo una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 33, D.Lgs. n. 36/2021 chiarisce che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4, e 5 dell'art. 1, D.Lgs. n. 166/1997.