La tardiva presentazione della garanzia sul credito nell'ambito dell'IVA di gruppo può essere sanata tramite il ravvedimento "speciale" di cui all'articolo 1, commi da 174 a 179, della legge di Bilancio per il 2023. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 475 dell'11 dicembre 2023. Il comma 174, in particolare, dispone che «Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'ambito applicativo dell'istituto definitorio, disponendo, tra l'altro, che «1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si interpreta nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. Sono, dunque, definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni: a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento; b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione); c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali); d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Si evidenzia, infine, che in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, la legge 27 novembre 2023, n. 170, ha introdotto l'articolo 3-bis (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale), secondo cui «I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando ilrispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data». Pertanto, nel presupposto che la dichiarazione annuale IVA sia stata validamente presentata, il contribuente potrà regolarizzare la tardiva presentazione della garanzia sul credito nell'ambito dell'IVA di gruppo (se non ancora contestata) presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione, in misura ridotta ad 1/18, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui «[...] sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis [del dPR n. 633 del 1972, ndr] è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale». In conclusione, laddove il contribuente abbia già deciso di avvalersi, entro il 30 settembre 2023, del ravvedimento speciale, potrà altresì beneficiare della rateizzazione delle somme dovute. Diversamente, il versamento della sanzione "super ridotta" (previa rimozione della violazione) andrà eseguito in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.