La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) contiene diverse norme che riguardano la crisi d’impresa. Si va dalla previsione di interventi modificativi degli adempimenti dichiarativi e degli obblighi tributari a carico delle imprese in crisi interessate da procedure liquidatorie, per arrivare ad interventi sulla deducibilità delle perdite su crediti subite dai creditori di imprese in crisi. Con l’art. 9, comma 1 lettera a), il Governo è stato impegnato a intervenire sugli adempimenti ai quali saranno tenuti i professionisti incaricati nella gestione di molte delle procedure previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza. Le novità in arrivo riguarderanno, infatti, gli organi giudiziali nominati nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa, nel concordato preventivo (per il maxi-periodo d’imposta della procedura), nella liquidazione controllata del sovra indebitato e nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Le novità in questa materia non dovrebbero interessare, invece, i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO) oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti, nelle varie declinazioni, e, con ogni probabilità, anche il concordato minore perché si tratta di istituti nei quali non è prevista la nomina di un organo giudiziale. In questi casi, perciò, gli obblighi e gli adempimenti tributari resterebbero in capo al debitore. Il periodo d’imposta e gli adempimenti dichiarativi nelle procedure liquidatorie Gli adempimenti dichiarativi delle procedure liquidatorie, in presenza di esercizio sociale coincidente con l’anno solare, riguarderanno a) il periodo d’imposta che va dal 1° gennaio dell’anno di apertura della procedura liquidatoria fino al giorno precedente l’apertura della medesima; b) il periodo d’imposta che va dall’avvio della procedura, fino alla sua chiusura (maxi-periodo d’imposta). Per questi periodi d’imposta, già previsti dalla normativa vigente in capo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, con la delega fiscale ne è attesa l’estensione per tutte le procedure liquidatorie: liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, concordato minore liquidatorio e liquidazione controllata del sovra indebitato. L’attuazione della delega fiscale potrebbe essere l’occasione per istituire una specifica normativa finalizzata a superare le incertezze interpretative emerse in passato sulla presentazione della dichiarazione riguardante l’esercizio (anno) antecedente quello nel quale viene aperta la procedura liquidatoria. Sempre che tale adempimento non sia già stato eseguito in precedenza direttamente da parte dell’imprenditore. La tassazione delle procedure liquidatorie e degli istituti di risanamento La riforma fiscale prevede l’imposizione del reddito dell’impresa in crisi o insolvente, prevedendo l’adozione di specifici criteri in considerazione della tipologia di procedura alla quale è assoggettata l’impresa debitrice. Se alla chiusura della procedura consegue la cessazione dell’impresa (di fatto negli istituti liquidatori, comprendendo il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato fallimentare/nella liquidazione giudiziale), il risultato dell’unico macro periodo d’imposta, compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura, deriverà dal residuo attivo risultante al termine della medesima. Diversamente, per quanto riguarda gli istituti di risanamento che non prevedono l’estinzione dell’impresa, continuano ad essere applicate le ordinarie norme in materia di reddito d’impresa, fatta eccezione per il beneficio tributario riguardante l’esenzione di tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. La crisi d’impresa e la deducibilità delle perdite su crediti dei creditori La delega fiscale prevede l’estensione della deducibilità dal reddito d’impresa delle perdite su crediti ai procedimenti liquidatori e agli istituti di risanamento rientranti nel Codice della Crisi e dell’insolvenza. È attesa un’estensione e maggiore chiarificazione sulla deducibilità, dal reddito d’impresa dei creditori, delle perdite su crediti subite in contesti di insolvenza o crisi d’impresa, dall’apertura/sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale o dall’apertura dei vari istituti liquidatori o di risanamento. Sarà possibile avere il riconoscimento della deducibilità fiscale anche delle perdite su crediti che dovessero rientrare in un piano di risanamento attestato iscritto nel Registro delle imprese o dagli esiti stragiudiziali della composizione negoziata della crisi, come ad esempio in presenza di contratti con uno o più creditori e l’accordo stragiudiziale firmato anche dall’esperto quali soluzioni per il superamento della crisi. L’estensione della deducibilità delle perdite su crediti non potrà escludere, inoltre, gli istituti riguardanti le procedure dei sovra indebitati e delle imprese sotto soglia. Novità in arrivo per gli adempimenti IVA In materia di IVA il Governo è stato delegato ad estendere la tipologia di adempimenti previsti per le procedure fallimentari e ora per le liquidazioni giudiziali. Questa estensione, però, oltre alle procedure liquidatorie potrebbe riguardare anche il concordato preventivo in continuità aziendale (indiretta, con qualche incognita sulla possibile applicabilità anche a quella diretta) e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Istituti che sono profondamente diversi da una procedura liquidatoria. La Relazione illustrativa della delega fiscale precisa che il periodo d’imposta in materia di IVA si interromperebbe alla data di deposito della domanda di accesso a tali istituti, anche ai fini dell’art. 44 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, con contestuale inizio di un altro periodo d’imposta. In ambito IVA si individuerebbero, perciò, nuovi soggetti obbligati agli adempimenti IVA (a seguito di nomine giudiziali) con interventi sugli articoli 74-bis del D.P.R. n. 633/1972 e 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998 (che regola la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente) che si occupano attualmente della procedura di liquidazione giudiziale. Il liquidatore della liquidazione controllata del sovra indebitato, il liquidatore giudiziale del concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale indiretta (salvo mantenere gli obblighi in capo all’imprenditore in mancanza di nomina del liquidatore giudiziale) e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, si troverebbero, così, a dover adempiere ad adempimenti che sono sempre stati a carico dell’imprenditore.