Contrasto alle frodi Iva Ue, chiarimenti sul data base Cesop

Se la casa madre vuole effettuare l’invio della comunicazione sui servizi di pagamento (articolo 40-quater Dpr n. 633/1972) per conto della branch italiana, deve essere registrata nella sezione “Indagini finanziarie” del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP. E’ il chiarimento fornito dalla prima delle 7 Faq pubblicate oggi sul sito dell’Agenzia.

Le Faq si riferiscono al nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici per contrastare le frodi Iva nell’e-commerce, operativo dal 1° gennaio 2024. Nel dettaglio, i prestatori di servizi di pagamento (Psp) devono tenere dei registri sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e sui relativi beneficiari e, inoltre, devono comunicare le operazioni alle autorità fiscali degli Stati membri. Queste ultime raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono con apposito file al “Cesop” (Central electronic system of paynebt information), la banca dati europea sui pagamenti elettronici.

Il Cesop quindi fornirà un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc.

Con un’altra Faq viene precisato che qualunque sia la localizzazione del beneficiario, un’operazione di pagamento effettuata da un operatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall’applicazione della misura.