Si avvicina il nuovo termine per aderire al ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. Infatti, per chi non ha sfruttato tale opportunità entro il 30 settembre 2023 (o meglio entro il 2 ottobre in quanto il 30 cadeva di sabato) si presenta una nuova occasione. A prevedere la riapertura è stato il decreto Proroghe (D.L. n. 132/2023) che, in sede di conversione in legge, si è arricchito di una disposizione che fissa al 20 dicembre la nuova scadenza. Ci sono però alcune particolarità: infatti, mentre chi ha aderito entro i termini ordinari ha potuto scegliere se versare il dovuto in unica soluzione o suddividendolo in otto rate di pari importo, i contribuenti che sfruttano la definizione agevolata entro il 20 dicembre devono versare tutto in unica soluzione e rimuovere, entro la stessa data, anche le irregolarità o le omissioni. Di seguito, pertanto, alla luce della proroga, si riassumono le regole che vanno rispettate per regolarizzare le proprie posizioni. Qual è l’ambito applicativo del ravvedimento speciale? Il ravvedimento speciale riguarda, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti. Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate - con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili - al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (c.d. dichiarazioni tardive). Quanto al relativo ambito applicativo, è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il ravvedimento speciale è utilizzabile anche per regolarizzare le violazioni di indebito utilizzo di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, con rimozione delle stesse e versamento delle sanzioni (così l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67/E). L’Agenzia ha reso ulteriori chiarimenti con la risposta a interpello n. 475 del 2023. Esclusioni Oltre che per le violazioni formali (per le quali la legge di Bilancio ha previsto una apposita e diversa sanatoria), non è possibile fruire del ravvedimento speciale per le violazioni rilevabili a seguito dei controlli automatici sulle dichiarazioni e, quindi, quelli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. La regolarizzazione, inoltre, non è esperibile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Tale disposizione si interpreta nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. n. 167/1990); b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE e all’IVAFE non rilevabili nei controlli automatici, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio. Inoltre, con una norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 34/2023, è stato chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. In altre parole, sono escluse le violazioni: - commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento; - relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione). Come accedere al ravvedimento speciale: modalità operative Passando agli aspetti più propriamente operativi, va ricordato che la regolarizzazione implica sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Pertanto, non hanno alcun impatto le tempistiche legate al momento in cui la violazione è stata commessa (aspetto che, invece, nel ravvedimento tradizionale, ha un peso specifico sulla riduzione delle sanzioni che man mano si assottiglia con il trascorrere del tempo: infatti, la norma sul ravvedimento ordinario prevede maggiori vantaggi, in termini di abbattimento delle sanzioni, quanto minore è il tempo trascorso tra la violazione e il ravvedimento). Se si sfrutta la riapertura, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 20 dicembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la stessa data. Per quanto riguarda i codici tributo restano validi quelli riportati nella risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E cui si rimanda. Quali altri aspetti considerare? Nella circolare n. 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, essa è utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento; - per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni ravvedibili non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; - per quanto non espressamente disciplinato, trattandosi, pur sempre di una forma “speciale” di ravvedimento operoso, sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera - in quanto compatibile - la disciplina ordinaria e, per l'effetto, ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione la norma (art. 1, comma 640, legge n. 190/2014) che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.