I recenti anni di emergenza pandemica hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti rischi di comportamenti illeciti. A fronte dell’imponente meccanismo di ripresa economica, messo in atto attraverso il PNRR, vi sussiste, infatti, una diffusa situazione di difficoltà del tessuto imprenditoriale italiano e tale precondizione apre sempre la strada verso prospettive di malsani interessi. Le ingenti risorse messe in campo sono indubbiamente accompagnate da un crescente pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative e l’indebolimento del tessuto sociale accresce i rischi di usura e facilita fenomeni di penetrazione delle organizzazioni criminali sempre più attratte dalle possibilità di illecito utilizzo di finanze pubbliche attraverso condotte collusive, di sviamento ed appropriazione delle risorse statali. Come noto, il sistema di prevenzione del reato di riciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, il tutto in un’ottica risk based volta ad individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e consentire una graduazione dell’applicabilità della disciplina in funzione dei livelli di rischiosità riscontrati nel cliente come nell’operazione posta in essere. Ruolo operativo fondamentale viene condotto dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la quale acquisisce le informazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti, operatori finanziari e da tutti gli altri soggetti obbligati; conseguenzialmente, l’unità effettua l’analisi di tali informazioni e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi competenti per l’avvio dei dovuti accertamenti investigativi. Come riportato nel Rapporto annuale UIF 2022, l’anno scorso l’Unità ha ricevuto oltre 155.000 segnalazioni di operazioni sospette, attestandosi ad un 11% in più rispetto all’anno precedente. L’operazione sospetta consiste in un’operazione che viene rilevata nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal soggetto segnalante, ovvero a seguito del conferimento di un incarico, e che presenta un complesso di caratteristiche tali da far scattare la certezza oppure il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al fine di ridurre l’incertezza connessa alla valutazione del comportamento del destinatario, sono stati altresì introdotti, quale fonte secondaria integrativa prevista dal decreto antiriciclaggio, gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo. Tali strumenti svolgono una funzione ausiliaria e non hanno un valore vincolante. Gli indicatori di anomalia sono uno strumento a supporto del sospetto, al fine di ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni discrezionali del soggetto segnalante ed orientare le conseguenti scelte operative. Non esiste alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli indicatori di anomalia e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione, che sorge solo in seguito alla valutazione del professionista. Ogni situazione infatti deve sempre essere contestualizzata da quest’ultimo. Data l’eterogeneità dei soggetti tenuti alle segnalazioni, gli indicatori rappresentano quindi uno strumento per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, da utilizzare selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata dal destinatario. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici per favorirne l’intellegibilità; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso; circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l’eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamate, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. Oltre agli indicatori di anomalia, le Autorità competenti hanno adottato ulteriori importanti indicazioni, relative a situazioni specifiche e denominate schemi di comportamento anomalo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007. Anche questi, al pari degli indicatori di anomalia, sono finalizzati ad agevolare la selezione delle operazioni sospette di riciclaggio. In modo particolare, gli schemi esemplificano prassi e comportamenti, ricorrenti ed ampiamente diffusi, che sono considerati dalla UIF come anomali con riguardo a determinati settori di operatività ovvero a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; tali schemi mettono in correlazione determinate sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali. Nel corso del 2022 l’Unità ha operato una revisione degli indicatori di anomalia in vigore in modo da giungere all’elaborazione di un quadro normativo unico e coerente per quanto concerne le casistiche rilevanti ai fini di un efficace adempimento degli obblighi di collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati. Con il Provvedimento del 12 maggio 2023, l’UIF ha quindi pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette; questi nuovi alert si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024 e dalla stessa data non troveranno più attuazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali precedentemente in vigore. I nuovi indicatori di anomalia, frutto di un lavoro di ampio confronto fra tutte le autorità coinvolte, sono stati elaborati nell’ottica di contemperare le esigenze di approfondimento di nuove fattispecie di condotte con quelle di semplificazione e sistematizzazione delle molteplici casistiche individuate nel corso del tempo, in modo da garantire una maggiore organicità ed omogeneità della materia e rendere più incisiva la qualità del flusso segnaletico. Si tratta di un documento dinamico, destinato ad essere periodicamente aggiornato ed è rivolto a tutti i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco e soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari. L’intervento normativo presenta una marcata rilevanza in quanto si assiste ad un ampliamento delle fenomenologie criminogene su cui l’UIF vuole aggiornare il proprio patrimonio informativo grazie alla collaborazione proattiva di un’estesa platea di soggetti segnalanti, i quali sono chiamati a condividere, in tempo reale e prima di dare esecuzione all’operazione richiesta, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che emerge in virtù delle funzioni esercitate a seguito dell’incarico ricevuto. Nell’applicazione dei nuovi indicatori, i soggetti obbligati devono effettuare una valutazione appropriata dell’operatività rilevata e senza ricorrere a meri automatismi e indiscriminate assimilazioni tra anomalie e sospetti. Anche in questa rinnovata versione, l’elencazione degli indicatori e dei relativi subindici sono inquadrati come strumenti di orientamento, rimandando ai soggetti obbligati il compito di vagliare ulteriori comportamenti che, pur non previsti in tali indicatori, assumano in concreto profili di sospetto. Venendo ai principali elementi di novità dei nuovi indicatori di anomalia, si annovera un coinvolgimento delle persone politicamente esposte, degli enti di natura pubblica o con finalità pubbliche, delle cripto valute ed in generale di tutta la più ampia categoria delle tecnologie di registro distribuito e, non da ultimo, delle fattispecie di operatività connesse agli schemi di finanza alternativa, sia collettiva, come il crowdfunding, e sia tra privati, ovvero il peer to peer lending. Non costituiscono di per sé elementi sufficienti, se presi singolarmente, per inviare una segnalazione alla UIF: la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l’operatività; la mera ricezione di una richiesta di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria o degli organi investigativi; la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei subindici; la presenza di accertamenti in corso di natura fiscale e tributaria. Passando all’esame della struttura: gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Come accennato in premessa, i contenuti del provvedimento in esame rilevano una particolare attualità soprattutto all’interno delle complessità che caratterizzano l’attuale sistema economico con l’avvento del PNRR ed in cui si pone l’esigenza, nell’ambito di contesti sia pubblici e sia privati, di implementare modelli di governance e strategie di controlli prudenziali volti a presidiare il rispetto delle regole e la conformità a norme e regolamenti. La trasversalità del tema trattato rende quindi evidente l’imprescindibilità della funzione antiriciclaggio, rispetto all’operatività aziendale o pubblica, al fine di garantire il necessario allineamento della struttura alla normativa di settore e garantendo le giuste coordinate affinché le iniziative portate avanti, qualunque esse siano, possano risultare vincenti.