Nel 2024 dovrebbe entrare in vigore il decreto delegato che prevede l’introduzione di numerose novità in materia di contenzioso tributario. Le nuove disposizioni non richiedono la copertura finanziaria. Per tale ragione il viceministro dell’Economia ha annunciato che entreranno prioritariamente in vigore i decreti delegati in attuazione della riforma fiscale che non hanno richiesto l’impegno di risorse finanziarie. Lo schema di decreto delegato sul contenzioso prevede l’implementazione della digitalizzazione del processo tributario risolvendo anche una serie di problematiche che hanno concorso ad alimentare nel tempo le liti con il Fisco. Con l’introduzione del processo telematico, oramai avvenuta diversi anni or sono, è stata prevista la regola secondo cui l’atto processuale utilizzato per la notifica e per il successivo deposito della costituzione in giudizio deve essere in formato c.d. “nativo digitale”. Tale formato si ottiene trasformando il file contenente l’atto redatto utilizzando qualsiasi programma di videoscrittura nel formato PDF/A-1/A o PDF/A-1B che, prima dell’invio, deve recare l’apposizione della firma digitale. Tali caratteristiche non sono osservate se l’atto del processo (il ricorso introduttivo), anziché essere “generato” in formato nativo digitale, è il risultato della scansione di un atto che risulta generato in formato analogico. L’obbligo di notifica dell’atto in formato digitale è finalizzato a garantire la corretta archiviazione dello stesso e l’immodificabilità nel tempo. Atto in formato analogico scansionato: quali conseguenze? Secondo le disposizioni attualmente in vigore il legislatore non ha previsto espressamente che la notifica di un atto risultante dalla scansione del formato analogico sia inammissibile. La giurisprudenza di merito si è pronunciata a più riprese in senso favorevole ai contribuenti. In particolare, il giudice di merito ha valorizzato l’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7665 del 18 aprile 2016. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. In buona sostanza l’inammissibilità del ricorso è subordinata alla prova che la violazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto alla difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. È di tutta evidenza, quindi, laddove la parte rappresentata dall’Agenzia delle Entrate si sia costituita in giudizio, come il diritto alla difesa non risulti affatto pregiudicato. In tale ipotesi, la costituzione determina un effetto sanante che non può sfuggire all’attenzione del giudice e che lo deve condurre ad una soluzione positiva ritenendo ammissibile il ricorso. Non mancano, però, decisione di merito di segno opposto (CTP Torino, sentenza n. 197/4/21 e CTR Lombardia n. 3609/22/19). Secondo questo diverso orientamento, risulta violato l’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, laddove il ricorso sia stato generato in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa e in seguito scansionato e notificato a mezzo PEC alla controparte, per poi essere depositato tramite il SIGIT. Ciò in quanto la disciplina del processo tributario prevede che gli atti processuali debbano essere notificati e depositati in giudizio esclusivamente in formato nativo digitale. Tuttavia, come già detto, nessuna disposizione ne prevede espressamente l’inammissibilità. Cosa cambia in attuazione della delega fiscale? Il contrasto tra i due orientamenti ha generato ulteriore contenzioso che però sembra sia destinato a essere definitivamente superato sulla base di quanto previsto dallo schema di decreto delegato in attuazione dalla legge delega fiscale. Il nuovo comma 4-bis dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le violazioni delle disposizioni dei commi da 1 a 3 delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituiscono cause di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. La disposizione dovrebbe quindi interessare anche il ricorso recante l’apposizione della firma digitale, ma non su un atto nativo digitale, bensì avente formato analogico e successivamente scansionato prima della relativa notifica. La novella sembra avere natura procedimentale. In considerazione di tale qualificazione l’effetto può essere retroattivo. Pertanto, a un fatto anteriore, cioè all’avvenuta notifica di un atto analogico (del ricorso introduttivo) e scansionato, ma non nativo digitale, può ben essere applicata la norma successiva, cioè quella che non determina alcuna causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. La norma sembra essere applicabile anche qualora la violazione sia relativa al ricorso introduttivo e nel frattempo il contenzioso sia giunto davanti al giudice di appello. Il giudice di secondo grado potrebbe anch’esso chiedere la regolarizzazione dell’atto nonostante la violazione sia relativa al primo grado di giudizio. Non sembra sia possibile individuare cause ostative sul punto e cioè in senso sfavorevole alla regolarizzazione. D’altra parte, deve ancora osservarsi che avendo per il legislatore fatto riferimento per la prima volta (espressamente) alla sussistenza di una causa di invalidità dell’atto, questa previsione non può avere effetto per il passato.