Il decreto Lavoro (art. 40 del D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023), nel 2023, ha modificato il limite di esenzione riguardo i beni in natura (fringe benefit) concessi al lavoratore subordinato, fissandolo a: - 258,23 euro per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici; - 3.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, includendo nel calcolo il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In caso di più rapporti di lavoro, si deve tenere conto della totalità dei bonus riconosciuti dai diversi datori. Il TUIR considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (“principio di cassa allargato”). Pertanto, ai fini del raggiungimento dei limiti di esenzione, si tiene conto anche di quanto erogato entro il 12 gennaio 2024. Fringe benefit 2023: limiti di esenzione Ai lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico si applica nel 2023 l’ordinario regime di esenzione, previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non si estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas. Le due soglie di 258,23 euro e 3.000 euro rappresentano un tetto e non una franchigia: il superamento di tale limite comporta che l’intero valore dei benefit erogati in favore del lavoratore concorra a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali che sotto l’aspetto contributivo. In ogni caso, il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (258,23 o 3.000 euro, in caso di figli a carico) è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200 euro (art. 1, comma 1, legge n. 23/2023). I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, ovvero senza stabilire criteri di uguaglianza tra dipendenti. Individuazione del carico fiscale Per essere considerati a carico, i figli, anche se in età da lavoro, devono aver prodotto, nel periodo ‘imposta 2023, un reddito, al lordo degli oneri deducibili: - non superiore a 4.000 euro, se fino a 24 anni di età; - non superiore a 2.840,51 euro, se oltre i 24 anni di età. L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. L’agevolazione spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico. Si evidenzia che, in caso di genitori che si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. Verifiche per il conguaglio di fine anno L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha ricordato che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata per ciascun lavoratore con riferimento al 31 dicembre 2023. A tal fine, l’azienda è tenuta a richiedere al lavoratore, preventivamente all’applicazione dell’agevolazione, una dichiarazione riguardo il diritto all'aumento della soglia di esenzione, in cui va riportato il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Questa dichiarazione deve essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti. Il lavoratore è però tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l'anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, affinché il datore di lavoro recuperi il beneficio non spettante entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, provvedendo a sottoporre a imposizione fiscale e contribuzione l’intera somma erogata. Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è costituito dalla trasmissione alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’apposita informativa. Si tratta di una comunicazione che può anche non essere preventiva, ma deve comunque essere trasmessa entro la chiusura del periodo d’imposta 2023. In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica che il valore dei fringe benefit rientrino nei limiti, tenendo conto anche di beni e servizi, rimborsi o somme erogate per utenze da altri datori di lavoro. Qualora il tetto di esenzione risulti superato (INPS, messaggio n. 3884/2023), l’azienda deve: - portare in aumento della retribuzione imponibile del mese di dicembre l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2023; - trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a suo carico, non trattenuta nel corso dell’anno; a tal fine, occorre altresì controllare che l’imponibilità sopravvenuta delle somme erogate non determini altresì una modifica della misura dell’esonero contributivo spettante al lavoratore; - denunciare la contribuzione dovuta nel documento UniEmens relativo esclusivamente al mese di competenza dicembre 2023, da trasmettere entro il 31 gennaio 2024, oppure trasmettere all’INPS dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Prestiti concessi ai dipendenti La legge di conversione del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023, convertito in L. n. 191/2023) ha altresì chiarito che, con riferimento al fringe benefit costituito dalla concessione di un prestito al lavoratore subordinato, occorre distinguere i prestiti a tasso fisso da quelli a tasso variabile. L’imponibilità da prendere in considerazione è individuata nella metà della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, ma il tasso ufficiale di riferimento da prendere a riferimento non è il TUR in vigore al 31 dicembre 2023, ma quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito. Questa misura è in vigore anche per il periodo d’imposta 2023. Modalità applicative I fringe benefit sono erogabili anche attraverso documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. In questo caso, i voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. La data da prendere a riferimento per il computo del benefit erogato con i voucher coincide con la data di percezione del titolo da parte del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce. Nella tabella che segue si riepilogano il trattamento e la computabilità da assegnare al fringe benefit per il quale sia sopravvenuta l’imponibilità. Definizione del trattamento del fringe benefit - non esenzione sopravvenuta Fringe benefit oltre soglia Contribuzione Sì Imposizione fiscale Sì Maturazione tredicesima No Maturazione TFR No Base imponibile per calcolo esonero contributivo spettante Sì