Per il 2024 sono in arrivo novità per la qualificazione di alcune tipologie di redditi ai fini delle imposte dirette. Sono contenute nella legge di Bilancio 2024, attualmente all’esame parlamentare. In particolare, se la norma verrà confermata: - rientreranno tra i redditi diversi oltre a quelli relativi all’usufrutto anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù); - le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi verranno determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l’attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione; - i conferimenti in società, pur restando soggetti alle stesse regole per gli atti a titolo oneroso, tale disciplina varrà se non è previsto diversamente. Alla luce delle novità, è utile riassumerne gli effetti, tenendo comunque conto che la legge è ancora all’esame parlamentare e, quindi, suscettibile di ulteriori modifiche. Redditi derivanti da altri diritti reali di godimento Con effetto dal 1° gennaio 2024, nella categoria residuale dei redditi diversi (art. 67, lettera h, TUIR) ci saranno alcune new entry. Si ricorda che, attualmente, la norma stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi. Con la modifica prevista dalla legge di Bilancio si includeranno nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù). Allo stato attuale, la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto, ai fini fiscali, segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni (art. 9, comma 5, TUIR). Con la modifica, di fatto, per gli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù) si assisterà ad una diversa qualificazione a seconda che di tratti di: - cessione a titolo oneroso: resta valida l’attuale regime sopra descritto e, quindi, si applicherà il più generale regime giuridico della cessione a titolo oneroso dei beni; - costituzione: i redditi derivanti saranno inquadrati (e tassati) come redditi diversi. La conseguenza di tali novità, come puntualmente riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio, è che il regime impositivo delle plusvalenze sarà riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti saranno imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Plusvalenze su cessione di metalli preziosi L’altra novità consiste in una modifica all’art. 68, comma 7, lettera d), del TUIR in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi. La norma prevede che per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione. Con la novità in arrivo viene espunto il riferimento al 25%, pertanto le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. L’intervento si è reso necessario in quanto il riferimento al 25% del corrispettivo di cessione quale parametro per determinare il valore della plusvalenza realizzata in assenza di documentazione potrebbe sottostimare notevolmente il valore della stessa. Conferimenti in società Un ultimo accenno va fatto a una novità che introduce una norma di interpretazione relativamente ai conferimenti in società. Si ricorda che l’art. 9, comma 5, TUIR, già richiamato a proposito di quanto detto sui altri diritti reali di godimento, prevede che ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in arrivo si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.