Cambia la soglia del versamento minimo dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Lo prevede l’art. 9 dello schema di decreto legislativo attuativo della riforma Fiscale (legge n. 111/2023), recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023. La semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta è al centro delle novità dell’art. 9, che dispone un intervento modificativo della soglia per il versamento minimo di IVA e ritenute d’acconto producendo: - da un lato, il rinvio di quei versamenti di importo poco significativo e - dall’altro, uno snellimento e una semplificazione degli adempimenti. Anche se, a onor del vero, trasforma il 16 dicembre di ogni anno una tappa impegnativa per gli addetti ai lavori e, per certi versi, onerosa per contribuenti e sostituti d’imposta. Difatti, per effetto delle novità introdotte con l’art. 9, cambia l’importo del versamento minimo per IVA e ritenute d’acconto e si rimodula contestualmente il calendario fiscale per i relativi versamenti. Più in dettaglio, a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, il soggetto passivo IVA potrà rimandare il versamento al periodo successivo se l’importo derivante dalla liquidazione (mensile/trimestrale) è inferiore a 100 euro. Il legislatore con la disposizione in commento incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo può rimandare il versamento al periodo successivo e, al contempo, ai fini del coordinamento normativo, interviene sulle norme di semplificazione previste per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA prevedendo che qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro il versamento sia effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Inoltre, con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024 il legislatore dispone che se l’importo delle ritenute dovute non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Sempre in tema di ritenute, l’art. 9 del decreto attuativo della riforma fiscale prevede novità sulle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore cambiando e unificando il calendario delle scadenze. Novità per i versamenti IVA: periodicità e versamento minimo Il decreto attuativo della riforma fiscale riscrive gli adempimenti tributari del contribuente e tra le norme prevede l’ampliamento della soglia all’interno della quale è possibile rimandare il versamento IVA e delle ritenute al periodo successivo. Con riferimento all’IVA, dalle liquidazioni periodiche dell’anno d’imposta 2024 cambia - da 25,82 a 100 euro - la soglia minima del versamento derivante dalla liquidazione periodica; viene, contestualmente, individuato l’univoco termine del 16 dicembre quale data ultima per effettuare l’eventuale versamento del residuo derivante dalle diverse liquidazioni IVA periodiche, effettuate durante l’anno d’imposta di riferimento, dalle quali emergeva un’imposta di importo inferiore a 100 euro. La norma in commento, dunque, prevede che il soggetto passivo IVA possa rimandare il versamento al periodo successivo se dalla liquidazione IVA, mensile/trimestrale, emerge un tributo di importo inferiore a 100 euro - nella disciplina precedente il limite era fissato in lire cinquantamila (25,82 euro) dall’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 100/1998. Inoltre, tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Pertanto, alla luce di tale indicazione normativa, il contribuente per gli importi dovuti derivanti dalle liquidazioni mensili (relativi ai mesi da gennaio a novembre) ovvero trimestrali (relativi ai tre trimestri solari) di importo non superiore a 100 euro dovrà effettuare i versamenti, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Tale assunto (commentato anche nella relazione illustrativa) comporta, ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche all’art. 7, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 542/1999 prevedendo che i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Sembra evidente da quanto esposto che se durante l’anno d’imposta emergono dalle liquidazioni periodiche importi inferiori al nuovo minimale gli addetti ai lavori dovranno prontamente fare un quadro riepilogativo dell’importo da versare nell’anno, prima che finisca il periodo di riferimento, e adoperarsi per provvedere al pagamento “cumulativo” del dovuto per l’anno d’imposta entro il 16 dicembre dello stesso anno. In sintesi, il quadro delle novità disposte dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di IVA. Cosa Versamento minimo Quando fare il versamento Decorrenza 2023 2024 IVA liquidazione mensile 25,82 euro 100 euro Se l’importo non supera 100 euro, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per la liquidazione mensile) ovvero ai primi tre trimestri solari (per la liquidazione trimestrale) devono essere, comunque, effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno Somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche dell’anno d’imposta 2024 IVA liquidazione trimestrale 25,82 euro 100 euro Nuova soglia per il versamento delle ritenute d’acconto L’art. 9, comma 4, del decreto attuativo della riforma fiscale interviene sulle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non elevato stabilendo che, con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le ritenute interessate sono quelle di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 e precisamente quelle applicate: - ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi; - alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore Restando in tema di ritenute, l’art. 9, comma 6, del decreto delegato modifica anche l’art. 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Grazie a tale intervento il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro con un termine di versamento unificato al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. Dunque, il nuovo calendario fiscale del condominio prevede i pagamenti delle ritenute: - entro il 16 giugno (prima 30 giugno); - entro il 16 dicembre (prima 20 dicembre) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito, vale a dire 500 euro; - entro il 16 gennaio (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.