La documentazione relativa al distacco transnazionale potrà essere esibita agli organi di controllo senza la necessità che la stessa sia conservata presso il luogo nel quale operano i lavoratori distaccati. Si tratta di una delle semplificazioni che l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha indicato nella nota n. 2401 del 20 dicembre 2023. Il Dipartimento per le Politiche europee, Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, ha invitato l’Italia a valutare la possibilità di recepire alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi Ue diversi da quello di stabilimento. In linea generale, il distacco transnazionale si configura, ai sensi del DLgs. n. 136/2016, tutte le volte in cui, nell’ambito di una prestazione di servizi, imprese stabilite in un altro Stato membro distaccano in Italia uno o più lavoratori abitualmente occupati in un altro Stato membro in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Il predetto decreto richiede una serie articolata di adempimenti, finalizzati alla corretta pubblicizzazione delle operazioni di distacco. Si va dalla preventiva comunicazione, che l’impresa distaccante è tenuta a effettuare entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco (anche le successive modificazioni sono oggetto di informativa entro i 5 giorni) fino ad arrivare alla conservazione di tutta la documentazione, tradotta in lingua italiana, inerente ai rapporti di lavoro e all’assolvimento dei relativi obblighi nei confronti del personale distaccato (prospetti di paga, modelli A1, contratti). A tali oneri si aggiungono gli obblighi di designazione dei referenti, uno domiciliato in Italia, e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, e l’altro con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello. Proprio in relazione ad alcuni di detti oneri si è concentrata l’attenzione dell’INL, che ha preso in esame gli adempimenti di cui all’art. 10 comma 3 lett. a) e b) del DLgs. 136/2016 relativi alla conservazione della documentazione e alla nomina del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Con riguardo alla documentazione, l’orientamento dell’INL mira alla sostanza più che alla forma, privilegiando il fine ultimo che sottende l’obbligo previsto dalla lett. a), che è quello di consentire all’organo ispettivo di poter verificare tempestivamente la regolarità del distacco e la posizione dei lavoratori coinvolti. In tal senso, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato A1, riferito alla posizione previdenziale, attivata presso lo Stato di origine, non devono necessariamente essere conservati nel luogo di lavoro per tutto il periodo di distacco. Per il datore di lavoro distaccante sarà sufficiente esibire quanto richiesto dall’organo ispettivo, mettendo quest’ultimo nelle condizioni migliori al fine di verificare la regolare posizione dei lavoratori distaccati. Si segnala, inoltre, un’altra importante semplificazione relativa alla nomina del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Secondo il dettato normativo, infatti, lo stesso deve essere elettivamente domiciliato in Italia. In difetto di nomina, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Anche in questo secondo caso, atteso che l’individuazione di tale figura mira a permettere all’organo ispettivo di avere una più facile interlocuzione con l’impresa distaccante nelle fasi del controllo, la stessa non deve per forza essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, infatti, la sua domiciliazione in Italia con indicazione dei recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni. Da ultimo, si ricorda che ex art. 12 del DLgs. 136/2016 la violazione degli obblighi di cui all’art. 10 comma 3 lett. a) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.600 euro per ogni lavoratore interessato, mentre l’omessa designazione del referente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.400 euro a 7.200 euro (i citati importi sono stati maggiorati del 20%, ai sensi dell’art. 1 comma 445 lett. d) punto 1 della L. n. 145/2018, rispetto alla previsione normativa originaria).