Nell’ambito dei princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l’art. 19 della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, si prevede di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo; l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell’obbligo di utilizzo di modalità telematiche; la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente. In attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 19, comma 1, lettera b), n. 1), 2) e 3), viene introdotto, come prevede lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, il nuovo art. 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”, nel contesto del D.Lgs n. 546/1992. La novella introduce regole attinenti alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche. Le nuove regole In particolare, viene previsto, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico. La disposizione, simile a quella contenuta nell’art. 121 c.p.c., introduce, per la prima volta, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti nell’ordinamento processuale tributario, quali principi generali. Viene previsto, quindi, che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità. Sintesi, comunque, non significa brevità ad ogni costo, ma piuttosto capacità dell’autore del testo di organizzare il ragionamento in funzione dell’obiettivo che vuole raggiungere, eliminando gli argomenti superflui e proporzionando l’atto alla complessità della lite. L’introduzione di questi principi è dovuta in parte al consolidamento del processo civile (ma anche tributario) telematico, che richiede forme più agevoli di consultazione telematica degli atti; ma anche - ricorda la Cassazione richiamando la propria giurisprudenza (Cass. SS.UU., ordinanza n. 37552 del 30 novembre 20219) - ai principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti ed il giudice. “In particolare, i requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione”, specifica la Cassazione. Sottoscrizione con firma digitale Al comma 2, è stabilito che, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di Giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale. Da notare che la novella impone che tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario, devono essere in possesso della firma digitale. In realtà, in precedenza, difficilmente la firma digitale veniva apposta sugli atti del processo tributario. I difensori, invece, già con l’introduzione del processo tributario telematico, si “dotavano” della firma digitale al fine della sottoscrizione dei richiamati atti. Si osservi poi che il comma 2 richiama erroneamente il comma 3 dell’art. 79. Nel testo vigente questo articolo consta di due commi, ai quali lo schema di decreto in esame aggiunge (art. 1, lettera ee, n. 3) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il riferimento, quindi, non è al comma 3 bensì al comma 2-bis, che demanda a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di Giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Liquidazione delle spese di giudizio Al comma 3 del nuovo art. 17-ter, viene previsto che la liquidazione delle spese del giudizio tenga in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche di cui al comma 4-bis dell’art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992, dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché, più in generale, delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche Giova ricordare che il menzionato art. 16-bis, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, è stato modificato (art. 1, lettera g) dallo schema in esame, stabilendo: - l’obbligo - e non la facoltà, come previsto dal testo vigente - di effettuare le comunicazioni mediante PEC; - l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria; - altresì, che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento). Si rafforza inoltre l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse. Ne deriva che sono conseguentemente abrogate le disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica. Infine, viene inserita la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. In pratica, è spiegato nella relazione illustrativa, si introduce “una sanzione indiretta ma forte a presidio dell’utilizzo delle modalità telematiche, e nel contempo si persegue l’obiettivo di evitare l’insorgenza di defatiganti ed onerosi contenziosi su questioni meramente formali”. I difensori delle parti, dunque, devono tenere in debita considerazione le modifiche attinenti all’art. 16-bis, al fine di evitare di ricevere una “sgradita sorpresa” con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio. Da ultimo, il comma 4, dispone che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.