Con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’INPS comunica di aver provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2024, finalizzate: - ad attribuire la rivalutazione sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali in misura definitiva per l’anno 2023 e in misura provvisoria per l’anno 2024; - ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche; - ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali; - ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici; - per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023. L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”. Tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di dicembre 2023. Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi 1° gennaio 2023 567,94 € 323,75 € IMPORTI ANNUI 7.383,22 € 4.208,75 € Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024 L’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi 1° gennaio 2024 598,61 € 341,24 € IMPORTI ANNUI 7.781,93 € 4.436,12 € Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi da a Importo di garanzia Fino a 4 volte il TM 100 5,400% - 2.271,76 Fascia di Garanzia * Importo garantito 2.271,76 2.289,36 2.394,44 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 85 4,590% 2.271,77 2.839,70 Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.839,70 2.887,40 2.970,04 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 53 2,862% 2.839,71 3.407,64 Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.407,64 3.418,41 3.505,17 Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 2,538% 3.407,65 4.543,52 Fascia di Garanzia * Importo garantito 4.543,52 4.567,57 4.658,83 Oltre 8 e fino a 10 volte il TM 37 1,998% 4.543,53 5.679,40 Fascia di Garanzia * Importo garantito 5.679,40 5.724,86 5.792,87 Oltre 10 volte il TM 22 1,188% 5.679,41 - * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia. Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022) Trattamento Minimo % incremento Incremento massimo riconosciuto Importo massimo riconosciuto 598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 € Pensioni sociali e assegni sociali L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti La misura della perequazione definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. Requisiti anagrafici Si rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate. Calendario di pagamento Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile. Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2024. Mese Giorno disponibilità valuta Poste Banche gennaio 3 febbraio 1 marzo 1 aprile 2 maggio 2 giugno 1 3 luglio 1 agosto 1 settembre 2 ottobre 1 novembre 2 4 dicembre 2