La Legge di Bilancio 2024 ha esteso gli effetti preclusivi in materia di apertura della partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA all’ipotesi in cui il contribuente abbia volontariamente comunicato, nei dodici mesi precedenti, la cessazione della propria attività. L’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA comporti l’effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). La disposizione, in aderenza ai principi contenuti nel Regolamento n. 2010/904/UE, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, mira ad individuare i soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi dell’imposta. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al citato comma 15-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, l’art. 1, comma 148, della L. n. 197/20222 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un’ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA, attraverso i nuovi i commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. La nuova previsione mira a consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di arte e professione e l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di inottemperanza all’invito o di esito negativo dei controlli, l’Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA. In caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, il soggetto può successivamente richiedere l’attribuzione di una nuova partita IVA previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo non inferiore a 50.000 euro e della durata di tre anni e, con l’art. 1, comma 149, della Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una specifica sanzione di 3.000 euro da irrogare contestualmente all’emanazione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Con la Legge di Bilancio 2024, è stato introdotto il nuovo comma 15-bis.3 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche nel caso in cui il contribuente, nei dodici mesi precedenti, abbia chiuso volontariamente la partita IVA, presentando la dichiarazione di cessazione dell’attività. In pratica, se, a seguito della chiusura della partita IVA, l’Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, il contribuente può richiedere l’apertura di una nuova partita IVA solo previo rilascio della garanzia fideiussoria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Si applica, inoltre, la sanzione di 3.000 euro. Infine, sempre in base alla Legge di Bilancio 2024, i destinatari del provvedimento di chiusura d’ufficio di cui all’art. 35, comma 15-bis.1, del D.P.R. n. 633/1972, non possono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti di qualunque tipologia, come era già previsto per la cessazione d’ufficio ai sensi del comma 15-bis dello stesso art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.