Nessuna proroga oltre il 31 dicembre 2023 per fruire del credito d’imposta Mezzogiorno. Nonostante negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso si vociferasse una possibile estensione della misura al 2024 ad opera del milleproroghe, infatti, il D.L. n. 215/2023 non reca alcuna novità in merito. La cosa, in verità, era prevedibile vista l’istituzione della ZES unica dal 1° gennaio 2024 e l’introduzione, con medesima decorrenza, dello specifico credito d’imposta in virtù delle novità del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 che riguarda i medesimi territori interessati dal cosiddetto bonus Sud. Al fine del monitoraggio del termine del 31 dicembre 2023, si deve tener conto di quanto precisato dalle Entrate nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 secondo cui l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza dettate dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Il 31 dicembre 2023, cessando l’efficacia dell’aiuto di cui all’articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015, richiamato dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91/2017, è anche cessato il termine per la fruizione del credito d’imposta nelle previgenti ZES alle più vantaggiose condizioni che estendevano l’incentivo «all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti». Valendo la regola dell’articolo 109 del TUIR, in tal caso il momento dell’investimento coincide con la data di stipula dell'atto di acquisto, ovvero, se diversa e successiva, con la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per completezza della trattazione, si rappresenta, inoltre che a proposito delle misure vigenti e applicabili nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), l’articolo 1, comma 65, della legge n. 205/2017 richiama le misure di cui al predetto articolo 5 del D.L. n. 91/2017, ragione per la quale anche in quei territori si deve considerare inibita la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98 e ss., della legge n. 208/2015, effettuati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno appena cominciato. Resta irrisolto, al momento, il problema causato dal software Sogei rilasciato l’8 giugno scorso ai settori agricolo e della pesca ai quali è inibita la possibilità di richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. Il più volte menzionato articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015 ammetteva all’aiuto i comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». Ciò impone la risoluzione del problema già sottoposto al MEF e al MASAF il 14 luglio scorso con l’interrogazione parlamentare n. 5/01114 (Caramiello primo firmatario). La situazione delineatasi lascia pensare ad un errore commesso da Sogei nella creazione del software. Tuttavia, cercando di rinvenirne l’origine del problema, dalla scheda informativa aggiornata presente sul sito delle Entrate, si evince che l’agevolazione non si applicherebbe «ai soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura». Tale affermazione non solo è in contrasto con la legge, ma anche con il tenore delle istruzioni alla compilazione del modello licenziato dal provvedimento direttoriale prot. n. 188347/2023 del 1° giugno scorso, dalle quali, con riferimento all’indicazione dei settori in questione, emerge che «la casella non può essere barrata se la comunicazione è presentata per beneficiare del credito d’imposta ZES o del credito d’imposta ZLS» senza comunque citare il bonus Mezzogiorno. Posizione, peraltro, anche questa discutibile. Il problema va risolto entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale presentare il modello relativo agli investimenti per i quali nel 2023 è sorto il diritto al beneficio. Si rammenta che per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022, per la presentazione del modello di richiesta di autorizzazione alla fruizione dell’aiuto non era previsto alcun termine.