La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) conferma sostanzialmente i canali di pensionamento anticipato sia pure in versione riveduta e corretta. Quale è allora la mappa aggiornata delle possibilità di accesso alla quiescenza nel nuovo anno? Pensione di vecchiaia Occorre un requisito anagrafico di 67 anni di età e 20 anni di contributi. Non si prevede la applicazione di finestre. E’ da evidenziarsi come sulla base del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio scorso, che adegua i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2025-2026, alla luce delle evidenze fornite dall’ISTAT che certifica una variazione negativa della speranza di vita (-0,11 di anno, pari ad un mese), registrata dalla popolazione residente all'età di 65 anni corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020, si prevede ora, per la terza volta consecutiva, che dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Rimane allora invariata l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni anche nel biennio 2025-2026. Pensione anticipata Per quel che riguarda la pensione anticipata il requisito di anzianità contributiva è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne). Nelle fattispecie in oggetto il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo essendoci una finestra di 3 mesi. Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni. Va evidenziato per completezza di esposizione che la legge di Bilancio riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell’applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024. Sostanzialmente non si producono però effetti alla luce del sopracitato decreto con cui si è statuito che non vi è un innalzamento dei requisiti di pensionamento per effetto dell’andamento della speranza di vita. Quota 103 La legge di Bilancio 2024 prevede l’estensione temporale per il nuovo anno sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato quota 103 e sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103. Possono accedere a tale canale di pensionamento coloro che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni nel corso del 2024. Va ricordato come la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici (personale militare delle Forze armate ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Va ricordato come il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei relativi requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione. Riguardo ai criteri di calcolo, la legge di Bilancio introduce però la novella per cui il trattamento pensionistico è liquidato in base al sistema contributivo integrale. La misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni), non può essere poi superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS. Si ricorda ancora che un limite massimo di importo, per il medesimo periodo transitorio, è previsto anche per i trattamenti liquidati, in base alla quota 103, ai soggetti che abbiano conseguito la medesima entro il 2023; tale limite è pari a cinque volte il trattamento minimo. Il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde, per i redditi da lavoro autonomo occasionale, a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica. Per i soggetti che maturino i requisiti inerenti alla quota 103 successivamente al 31 dicembre 2023, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi; per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato la pensione decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2024 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell’anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2024 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi). La disciplina sulla quota 103 prevede poi la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2024 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato inerenti alla medesima quota, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà è in ogni caso successiva alla data del medesimo esercizio; la decorrenza in oggetto, inoltre, non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento. Opzione donna Viene prorogata anche per il 2024 opzione donna elevando però il requisito anagrafico. Possono accedervi le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e abbiano, alla medesima data, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: - assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; - abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29682. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni (anche qui l’età anagrafica è stata elevata di un anno) trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Si prevede una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Ape sociale Si proroga ancora l’Ape sociale elevando il requisito di età da 63 anni a 63 anni e 5 mesi mentre resta invariato quello di anzianità contributiva. Inoltre, è eliminata la compatibilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, mentre si consente la cumulabilità con quelli da lavoro parasubordinato nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Va ricordato come l’Ape è un istituto assistenziale selettivo temporaneo, che i titolati possono richiedere entro data fissa. È rivolto ai lavoratori rientranti in specifiche condizioni di bisogno e permette di lasciare il lavoro prima dei requisiti ordinari, ricevendo un assegno “ponte” sino al compimento dei più vicini requisiti ordinari. E’ poi richiesta, oltre al requisito anagrafico, una anzianità minima di 30 anni per disoccupati non percettori di NASPI, caregivers, invalidi civili; il requisito è pari a 32 anni per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta; è pari invece a 36 anni per coloro che hanno svolto per un sufficiente numero di anni lavori cosiddetti “gravosi. Per le lavoratrici è prevista una riduzione di 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni. Come sottolinea il Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze previsti per gli anni precedenti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’Ape sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.