La legge di Bilancio 2024 (cc. 142-155, legge n. 213/2023) rende strutturale l’indennità di continuità reddituale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (ISCRO) già in vigore in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Sono beneficiari i soggetti iscritti alla Gestione separata per l’esercizio abituale di attività di lavoro autonomo. Requisiti di spettanza L’indennità può essere riconosciuta, per un periodo massimo di 6 mesi, in favore dei soggetti: 1) non titolari di trattamento pensionistico diretto; 2) non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 3) non beneficiari di reddito di inclusione; 4) il cui reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, sia inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; 5) che hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; 6) sono in possesso del DURC e titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da: - l’esercizio di arti e professioni, - i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industria informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; - le partecipazioni agli utili per apporto di prestazione di lavoro; - le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; - le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; - i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge n. 349/1973; - le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Domanda e misura della prestazione L’indennità, fiscalmente imponibile è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo riconosciuto non può, in ogni caso, superare gli 800 euro mensili nè essere inferiore a 250 euro mensili. Nel 2023 il limite massimo è di 881,23 euro e il valore minimo è di 275,38 euro. N.B. La domanda deve essere presentata dall’interessato all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa. N.B. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate indebitamente ed è prevista anche la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati.