La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) contiene alcune disposizioni riguardanti l'IMU: - una norma interpretativa, in materia di esenzione IMU, relativa al concetto di possesso e utilizzo degli immobili destinati a finalità sociali; - una deroga all’invio e pubblicazione di delibere regolamentari, tariffarie e aliquote per l'anno 2023 (e conseguenti effetti sull'IMU); - la proroga dei termini del 14 e del 28 ottobre (invio e pubblicazione delibere); - l’applicazione delle norme IMU all'ILIA; - l’esenzione IMU per i fabbricati del Comune di Umbertide colpito da eventi sismici. Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali La lettera g) del comma 759 dell'art. 1, legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “ gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200”. La lettera i), innanzi richiamata, dispone che sono esenti “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. L’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR effettua l'elencazione che segue:” gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”. Infine, l'art. 91-bis sopra richiamato detta disposizioni sull'esenzione IMU degli immobili degli enti non commerciali in caso di un'utilizzazione mista (commerciale e non commerciale). Il concetto di “possesso” L’art. 1, comma 71, lettera a), della legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’art. 1, comma 759, lettera g), della legge di bilancio 2020 nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 212/2000, nel senso che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali. La disposizione è interpretativa. L’art. 1, comma 2, legge n. 212/2000 dispone che “l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Alla luce della nuova disposizione gli immobili si intendono posseduti: - anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Non viene specificato se si tratta di comodato a titolo gratuito o a pagamento; - a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali. In conclusione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Il concetto di “utilizzo” La lettera b) del comma 71 della legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 212/2000, nel senso che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. La situazione prima della norma interpretativa Nel Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato è ricordato “che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti - comodante e comodatario - sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21-03-2019, n. 8073)”. Tempestività delibere regolamentari, tariffarie e aliquote per l'anno 2023 L’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2024 dispone che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024. Questa disposizione è espressamente in deroga: - all’art. 13, comma 15-ter, D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: a decorrere dall’anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF, dall’IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; i versamenti dei tributi di cui al punto precedente, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente e che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; - all’art. 1, commi 762 e 767, legge n. 160/2019. Il comma 762 precisa che i soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il comma 767 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Dal combinato disposto delle due disposizioni derogate si desume che le deroghe al termine per inserire nel Portale federalismo fiscale e per la pubblicazione delle delibere riguardanti le aliquote si applichino all’IMU (ai sensi dei commi 762 e 767 della legge n. 160/2019) e alle imposte diverse dall’addizionale comunale IRPEF e dall’imposta di soggiorno. Con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) il combinato disposto dell’art. 1, comma 683, legge n. 147/2013, e dell’art. 3, comma 5-quinquies, D.L. n. 228/2021 impone ai comuni di approvare le tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno. Ne consegue che anche tale tassa risulta essere esclusa dall’ambito applicativo della disposizione in commento. Effetti sull'IMU L’art. 1, comma 73, della legge di Bilancio 2024 stabilisce che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi delle deroghe innanzi viste (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’art. 1, comma 762, legge 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. In base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 164, legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale, e pertanto, anche per l’IMU, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Termini del 14 e del 28 ottobre: se cadano di sabato o domenica sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo Il comma 74 della legge di Bilancio 2024, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (invio telematico e pubblicazione) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Applicazione delle norme IMU all'ILIA L’art. 1, comma 528, della legge di Bilancio 2024 stabilisce che dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Regione Friuli Venezia Giulia, istituita (al posto dell'IMU) dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, si applicano le disposizioni inerenti l’IMU di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 (quest'ultimo comma stabilisce che “l'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili [...]”. Esenzione IMU per fabbricati del comune di Umbertide L’art. 1, comma 560, della legge di Bilancio 2024 stabilisce che i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro al Comune del minor gettito connesso all’esenzione nel limite massimo di 110.000 euro per l’anno 2024.