La nuova Legge di Bilancio per il 2024 proroga la pensione anticipata flessibile (art. 1 co. 139 L. 213/2023), ma a condizioni molto meno appetibili rispetto alla “versione” precedente (art. 1 co. 283 L. 197/2022, che ha inserito l’art. 14.1 al DL 4/2019). La Manovra, infatti, introduce sia il ricalcolo contributivo dell'assegno, sia un nuovo limite massimo dell'importo, con una maggiore durata delle finestre di attesa. Grazie alla cd. cristallizzazione dei requisiti, però, le nuove restrizioni saranno valide solo per coloro che raggiungeranno i requisiti nel corso del 2024 e non per chi li ha già maturati nel 2023, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione (per via dell’applicazione delle finestre) e della presentazione della domanda nel prossimo anno. Requisiti Quota 103 - La pensione anticipata flessibile può essere concessa se vengono soddisfatti i seguenti requisiti, entro il 31 dicembre 2024: 62 anni di età; 41 anni di contributi, raggiungibili anche attraverso il cumulo (art. 1 co. 239 e ss., L. 228/2012), ossia sommando i versamenti accreditati presso differenti gestioni previdenziali (si considerano i soli fondi amministrati dall’Inps, con esclusione delle casse dei liberi professionisti); di questi 41 anni, 35 devono essere ottenuti senza considerare contributi figurativi dovuti a malattia, disoccupazione e infortuni (art. 22, co.1, L. 153/1969: questa restrizione non riguarda gli iscritti ai fondi esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria, come i lavoratori della pubblica amministrazione). Finestre di attesa - Una volta raggiunti i requisiti per la Quota 103, la decorrenza è posticipata a causa delle finestre mobili di attesa, che, per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, sono pari a: 3 mesi per gli impiegati nel settore privato; 6 mesi per i lavoratori pubblici (che devono anche inoltrare la domanda di dimissioni con 6 mesi di anticipo). Per chi raggiungerà i requisiti nel corso del 2024, la durata delle finestre è di: 7 mesi per i lavoratori del settore privato; 9 mesi per i dipendenti pubblici. Limite massimo dell’importo - All’assegno della pensione Quota 103, per chi ha maturato i requisiti entro il 2023, viene applicato un massimale, corrispondente a 5 volte il trattamento minimo Inps (2.993,05 euro mensili lordi, circ. Inps 1/2024 All.2), fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, fino al 31 dicembre 2026; art. 24 co. 6 DL 201/2011). Per chi matura i requisiti per la pensione nel 2024, il massimale è ridotto a 4 volte il minimo, risultando pari a 2.394,44 euro mensili lordi. Ricalcolo con sistema contributivo - Per coloro che raggiungeranno i requisiti nel 2024 per la Quota 103, la pensione verrà ricalcolata usando esclusivamente il sistema contributivo. Questo metodo di calcolo, basato sui soli accrediti e sull’età pensionabile, è spesso notevolmente sfavorevole. Vi sono, comunque, alcuni casi in cui la penalizzazione, rispetto al sistema di calcolo retributivo- misto, può risultare minima o nulla, e addirittura alcune ipotesi in cui tale ricalcolo può risultare più conveniente. A tal proposito, in base a quanto indicato nel Ddl di Bilancio 2024 bollinato, l’Inps avrebbe dovuto procedere a un doppio calcolo (con sistema misto e con sistema interamente contributivo) e, a seguito del confronto tra i due importi ottenuti, avrebbe dovuto erogare l’assegno inferiore. La disposizione, tuttavia, non appare nel testo definitivo della manovra: pertanto, andrà ad utilizzarsi il ricalcolo contributivo anche se più favorevole, posta l’applicazione del nuovo tetto massimo d’importo. Incumulabilità con redditi di lavoro - Persiste, per il 2024, il divieto di sommare la pensione Quota 103 con i redditi da lavoro, tranne nel caso di compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) con un tetto di 5.000 euro lordi all'anno. In sintesi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione anticipata flessibile è sospesa per l'intero anno in cui si percepisce un reddito di lavoro, anche se la durata del rapporto dovesse risultare di un solo giorno. Se nel corso dell'anno si raggiunge l'età pensionabile, la Quota 103 è sospesa solo fino al momento in cui si matura il requisito anagrafico. Gli importi della pensione accreditati erroneamente sono recuperati retroattivamente dall'Inps (come spiegato nella circolare n. 117/2019, valida sia per la pensione Quota 100, sia per le pensioni Quota 102 e Quota 103). Riguardo all'età pensionabile utilizzata come riferimento per il termine del divieto di cumulo, la circolare n. 27/2023 dell’Inps ha specificato che, per le categorie di lavoratori che hanno requisiti di età differenti rispetto a quelli previsti per la pensione di vecchiaia “Fornero” (art. 24 co. 6 DL 201/2011), valgono le specifiche condizioni previste dalla gestione d’iscrizione (ad es. 62 anni per il personale viaggiante del Fondo Trasporti). Domanda di pensione - Attualmente, dal portale web dell’Inps è possibile presentare la domanda di pensione Quota 103 unicamente per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Per coloro che matureranno i requisiti nel corso del 2024, si è attualmente in attesa dell’implementazione delle procedure per la presentazione delle domande di pensione anticipata flessibile.