INPS: saggio di interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio

Scende dal 5 al 2,5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. Con la circolare n. 5 del 10 gennaio 2024 l’INPS illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. L’applicazione della previsione è, tuttavia, subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 2,5 per cento, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2024. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2,5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.