Sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il comunicato relativo al verbale di accordo datato 8 gennaio 2024, contenente i nuovi valori dei minimi retributivi e delle indennità aggiuntive, nonché i valori convenzionali di vitto e alloggio, applicabili per il 2024 ai lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter e altri profili professionali previsti dal CCNL 8 settembre 2020). Di seguito i nuovi importi validi dal 1° gennaio 2024, derivanti dalla tabella allegata al verbale: - liv. A: 729,25 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 5,30 euro orari per i non conviventi (tab. C); - liv. AS: 861,86 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 6,24 euro orari per i non conviventi (tab. C); - liv. B: 928,15 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 662,96 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B) e 6,62 euro orari per i non conviventi (tab. C); - liv. BS: 994,44 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 696,13 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,03 euro orari per i non conviventi (tab. C) e 1.143,60 euro mensili per chi presta assistenza notturna ad autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D); - liv. C: 1.060,76 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 769,02 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,42 euro orari per i non conviventi (tab. C); - liv. CS: 1.127,04 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 7,83 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.296,09 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 8,41 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza (tab. G); - liv. D: 1.325,92 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 9,03 orari per i non conviventi (tab. C); - liv. DS: 1.392,21 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 9,41 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.601,09 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 10,15 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza (tab. G); - liv. Unico: 765,71 euro mensili per i lavoratori conviventi addetti alla presenza notturna (tab. E). Rispetto invece all’indennità di vitto e alloggio, il nuovo valore mensile convenzionale è pari a 196,07 euro per i lavoratori conviventi di liv. D e liv. DS (tab. A), mentre per i lavoratori non conviventi il valore giornaliero è pari a 2,28 euro per il singolo pasto (pranzo e cena) e a 1,96 euro per l’alloggio (per un totale di 6,52 euro). Per quanto riguarda le indennità aggiuntive previste dall’art. 34 del CCNL 8 settembre 2020, si riportano le nuove misure, anch’esse valide con decorrenza 1° gennaio 2024: - per le babysitter (dovendosi così intendere le assistenti familiari inquadrate con livello BS, come indica il comma 3), sino al compimento del sesto anno di età del bambino assistito, l’indennità in caso di convivenza è pari a 130,78 euro mensili (ridotti a 91,63 se conviventi con orario fino a 30 ore settimanali) e a 0,79 euro se rapportata a ore (tab. H); - per coloro che assistono una persona non autosufficiente (profili inquadrati con livello CS o DS, ex comma 4), è pari 112,97 euro mensili e a 0,66 euro se rapportata a ore (tab. I); - per tutti gli addetti (comma 7) di livello B, BS e CS in possesso della specifica certificazione di qualità (in corso di validità) prevista dalla norma tecnica UNI 11766:2019, che attesti il loro livello formativo, è pari a 9,04 (liv. B) o 11,30 (livv. BS e CS) euro mensili (tab. L). Ricordiamo che l’allineamento annuale dei valori retributivi per colf, badanti e per gli altri lavoratori del settore in relazione alla variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ISTAT è espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 38 del CCNL vigente, che definisce una procedura in virtù della quale in mancanza di un accordo tra le Parti entro la terza convocazione (situazione verificatasi quest’anno, stante la mancata accettazione da parte datoriale della richiesta sindacale di applicare il tasso ISTAT al 100%), è il Ministero del Lavoro a determinare i nuovi importi, in misura pari all’80% della variazione del tasso ISTAT (0,7% per il 2024) per i minimi contrattuali e del 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio.