Il 20 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 32/2023 di recepimento della direttiva 2021/514/Ue (DAC 7), recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE. In particolare, il provvedimento adottato individua le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, di registrazione dei soggetti tenuti, i casi di esclusione e gli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori delle piattaforme. La direttiva DAC 7, recepita a livello nazionale, ha rafforzato il regime di scambio informativo e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, introducendo nuovi obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali in merito ai venditori presenti sulle piattaforme stesse. Chi sono i soggetti obbligati alle comunicazioni e i soggetti esonerati Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito le definizioni utili all’applicazione dello stesso (punto 1), individua, al punto 2, i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché quelli esonerati. Tra i primi rientrano quelli identificati dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, ossia qualsiasi gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, diverso da un gestore escluso di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, che si trovi in determinate situazioni precisate dallo stesso decreto ai punti 1 - 1.3 della lettera d). E ancora, sono soggetti obbligati i cc.dd. FPO (Foreign Platform Operator). Come previsto dal provvedimento, per FPO deve intendersi il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato membro, né ha una stabile organizzazione in esso, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE. Definiti così i soggetti obbligati e quelli esclusi, il provvedimento prevede, poi, un esonero specifico dall’obbligo di comunicazione per i gestori di piattaforma che, in presenza di altri gestori con obbligo di comunicazione riguardante medesime informazioni, possono provare che le stesse sono state già comunicate da uno degli altri gestori obbligati. In tal caso, il gestore è comunque tenuto a effettuare una comunicazione - con le modalità sotto specificate ed indicate al punto 8 del provvedimento - di esonero, contenente le seguenti informazioni relative al gestore che assume l’obbligo di comunicazione: - Stato membro di residenza; - NIF, ossia il Numero di Identificazione Fiscale rilasciato da uno Stato membro o elemento identificativo equivalente; - nome; - indirizzo. È ulteriormente previsto che tali dati, questa volta riguardanti i gestori esonerati dalla comunicazione, siano comunicati dal gestore che assume l’obbligo di comunicazione in luogo degli altri. Scelta dello Stato membro Il punto 3 del provvedimento accorda ai gestori obbligati alla comunicazione, e qualificabili come tali in altro Stato membro, la possibilità di scelta del Paese UE dove adempiere a tale obbligo. A tal fine, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione, questi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la loro scelta, fornendo i seguenti dati: - denominazione; - codice fiscale; - Stato membro di residenza, ovvero altri Stati membri (dove si sono costituiti o dove sono disciplinati o regolamentati o, ancora, dove si trova la sede di direzione o, infine, in cui è situata la stabile organizzazione); - NIF negli altri Stati membri, se presente; - domicilio fiscale; - Stato membro scelto come destinatario della comunicazione; - dichiarazione che attesti di aver provveduto ad informare di tale scelta le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Previsioni per i gestori esclusi e per gli FPO Il provvedimento prevede obblighi sia nei confronti dei gestori di piattaforma esclusi che nei confronti degli FPO. Quanto ai primi, il punto 4 indica il contenuto e le tempistiche della comunicazione che questi sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare che il proprio modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione. Con riferimento agli FPO, invece, trattandosi di soggetti obbligati alla comunicazione, il punto 5 del provvedimento esplica le modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso i quali questi effettuano la registrazione unica di cui all’art. 14 del decreto legislativo per ottenere il c.d. IIN (Individual Identification Number, numero identificativo individuale assegnato ad ogni FPO). Oggetto, termini e modalità della comunicazione Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione dei gestori obbligati, il punto 6 del provvedimento individua le seguenti informazioni: - il codice fiscale o IIN del soggetto che effettua la comunicazione; - l’indirizzo di posta elettronica; - le informazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo; - il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nel punto precedente. Con riferimento ai termini per la comunicazione, al punto 7 è specificato che i soggetti obbligati alla stessa devono provvedere all’invio, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Quanto alle prime comunicazioni, queste devono essere effettuate entro il 31 gennaio 2024. Infine, con riferimento alle modalità di comunicazione, il provvedimento, al punto 8, prescrive l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La condivisione dei dati con le autorità UE Il punto 10 del provvedimento prevede che le informazioni contenute nelle comunicazioni inviate dai gestori siano trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alle altre Autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati e, qualora questi forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui gli stessi immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Quale termine individuato per il primo scambio di informazioni, il provvedimento indica la data del 29 febbraio 2024. Uffici competenti a effettuare i controlli Il provvedimento, al punto 11, individua il Centro Operativo di Pescara (nel testo indicato come COP), quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo nei confronti degli FPO, anche finalizzate all’erogazione di sanzioni previste dal decreto legislativo, nei confronti degli stessi. Per gli altri gestori, invece, l’ufficio competente è individuato nella Direzione provinciale o regionale territorialmente competente in base al domicilio del gestore. In conclusione Queste sono, in sostanza, le linee esecutive dettate dall’Amministrazione finanziaria in tema di scambio di informazioni tra Paesi UE. Tale materia si rafforza, dunque, di un ulteriore strumento, quello previsto dalla DAC 7 come recepito nei singoli Stati membri, che va ad incidere direttamente sui tre pilastri delle relazioni internazionali, quali i) la cooperazione tra Stati; ii) il principio di trasparenza tra gli stessi, orientato a rapporti di buona fede; iii) il differenziale di imposta, come indice di analisi, che può caratterizzare l’interazione tra gli ordinamenti domestici degli Stati interessati. Ne consegue che lo scambio di informazioni, introducendo nuovi strumenti di controllo a favore delle Amministrazioni finanziarie, diventa ora manifestazione esecutiva della trasparenza, portando dietro di sé nuove questioni da affrontare, come ad esempio la regolamentazione delle presunzioni di frode ed evasione di imposta che potrebbero essere riflesse dalle operazioni che verranno attenzionate dalle Amministrazioni finanziarie europee.