Il D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene alcune importanti novità in materia di contenzioso tributario. In particolare, l’art. 2 del medesimo dispone, tra le altre modifiche normative, l’abrogazione dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/92, norma che postulava la necessaria esecuzione di una preliminare fase di mediazione tributaria e ai sensi della quale “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa…” In base alla norma testé richiamata, qualora il contribuente intendeva contestare un atto di valore sino a 50.000 euro era tenuto a notificare, entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica dello stesso, un ricorso valente altresì come reclamo che poteva contenere una proposta di mediazione. In estrema sintesi, l’esperimento della fase di reclamo-mediazione implicava che: il contribuente notificasse il ricorso alla controparte nei canonici sessanta giorni a pena di decadenza; da tale notifica iniziavano a decorrere 90 giorni entro i quali le parti potevano confrontarsi per appurare se era possibile addivenire ad un accordo di mediazione; se le parti riuscivano a raggiungere l’accordo, sempre nei suddetti 90 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente era chiamato a pagare la somma dovuta per effetto dell’accordo raggiunto ovvero la prima rata della medesima; se non si trovava l’accordo, il deposito del ricorso doveva avvenire entro trenta giorni decorrenti dallo spirare dei novanta giorni. Ebbene, per effetto dell’abrogazione del citato art.17-bis la descritta fase di mediazione viene definitivamente eliminata, ergo, il deposito del ricorso deve ora avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. La decorrenza della nuova disciplina - Stante l’importanza dei termini in materia processuale in molti si sono interrogati circa la decorrenza della nuova disciplina. Sul punto occorre osservare che, per espressa previsione dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 220/2023, l’art. 17-bis del D.lgs. 546/92 è abrogato “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” pertanto dal 4 gennaio. In ragione di ciò è possibile affermare che l’abrogazione dell’art. 17-bis) acquisti efficacia giuridica per i ricorsi notificati dal 4 gennaio. Vale, infatti, nel nostro ordinamento giuridico il brocardo latino “Tempus regit actum”. L'adagio sintetizza invero due fondamentali principi di diritto del nostro ordinamento: il principio di irretroattività delle norme, il quale statuisce che la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e quello di non ultrattività della legge in base al quale la norma giuridica non si applica ai fatti verificatisi dopo la sua estinzione. Dunque, in ottemperanza al mentovato brocardo i ricorsi notificati a far data dal 04 gennaio 2024 non devono più esperire la preliminare fase di mediazione tributaria. Di converso i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 rimangono soggetti alla previgente disciplina. A confermare detta interpretazione, che a parere dello scrivente era l’unica plausibile, è intervenuto il Direttore generale del Dipartimento giustizia tributaria del Ministero dell’economia, la posizione del medesimo è stata poi ulteriormente ribadita dalla stessa Agenzia delle entrate la quale ha puntualizzato che la novella legislativa in commento sarà operativa per gli atti notificati a decorrere dal 04/01/2024. In ogni caso, è opportuno evidenziare che il deposito “anticipato” del ricorso non compromette l’ammissibilità del medesimo. Il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 nel testo ratione temporis vigente prevede infatti che la presentazione del reclamo era condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni quindi l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione. La presentazione dell’istanza non è dunque condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso. Ciò significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo 17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”. Parimenti, in caso di atti notificati in data antecedente al 4 gennaio 2024 contenenti proposte di mediazione è plausibile ritenere che le suddette proposte debbano necessariamente essere prese in considerazione dagli uffici in quanto tali atti rimangono soggetti alla previgente disciplina.