La figura dei liquidatori è richiamata espressamente dall’art. 1 del DLgs. 74/2000 tra i soggetti attraverso i quali una persona giuridica può commettere uno dei reati tributari previsti dal medesimo decreto. Questi sono, infatti, tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali nei casi previsti dalla legge. Tali soggetti possono, dunque, essere responsabili per il reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) nei casi in cui non si attivano per provvedere al relativo pagamento (Cass. nn. 41594/2017 e 21987/2016). Così è accaduto nel procedimento portato all’attenzione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2057 depositata il 17 gennaio 2024, in cui è stata confermata la condanna del liquidatore di una srl per avere omesso di versare, entro il termine del 27 dicembre, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno precedente, ed ammontante alla somma di 328.109 euro. La difesa evidenziava che la società era in stato di liquidazione da oltre un anno e che l’imputato era stato nominato liquidatore a ridosso della scadenza dell’obbligo di pagamento penalmente sanzionato. Veniva pertanto obiettato che l’omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile a costui, in quanto i corrispettivi, infatti, erano relativi all’anno precedente alla sua nomina. Di conseguenza, egli non aveva mai avuto a disposizione le somme necessarie per effettuare i versamenti all’Erario, anche perché, nel momento in cui aveva assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito. I giudici di legittimità rispondono richiamando la giurisprudenza prevalente sul tema, secondo cui risponde del delitto di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall’art. 36 del DPR 602/1973, che (nella versione vigente ratione temporis) fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell’art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell’obbligazione, di natura civilistica, di quest’ultimo per il pagamento dei tributi non versati (così Cass. n. 20188/2021). Viene, inoltre, ribadito il principio per cui risponde del reato dell’omesso versamento dell’IVA, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (tra le tante, Cass. nn. 34927/2015 e 38687/2014). Le motivazioni della pronuncia in esame richiamano anche un’altra decisione in cui è stato escluso che tale tipo di addebito abbia carattere “colposo”, attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l’incombenza dell’obbligo tributario (Cass. n. 3636/2014). Vi sono, in realtà, ipotesi in cui potrebbe essere esclusa la responsabilità penale laddove l’amministratore o il liquidatore, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non sia poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi della sopravvenienza di una dichiarazione di fallimento (Cass. n. 53158/2014). Tuttavia, nel caso in esame, il liquidatore non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità. Né, d’altro canto, egli, a fronte dell’assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili a escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società.