Stando alle regole attualmente in vigore, sia per le persone fisiche sia per i titolari di partita IVA c’è obbligo di presentazione dell’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web o F24 on line) se nel modello di pagamento F24 sono riportati dei crediti in compensazione. Tale obbligo riguarda l’utilizzo del credito IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In assenza di compensazione, l’F24 può essere presentato anche tramite il proprio home banking. Per le persone fisiche non titolari di p. iva è ammesso anche l’F24 cartaceo, ovviamente se in esso non sono indicati crediti in compensazione. Inoltre, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare l’F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Devono essere rispettate, tuttavia, ulteriori regole: la compensazione del credito per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Le novità in arrivo da luglio 2024 - La legge di bilancio 2024 rivede le regole di utilizzo dei crediti in compensazione in F24: viene disposto l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui vengano indicati in compensazione i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL, con l’obiettivo di ridurre il rischio frodi e consentire al Fisco di intercettare con tempestività le compensazioni più a rischio. Inoltre vengono individuate specifiche ipotesi di inibizione alla compensazione in F24. In particolare, per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento risultano scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono già in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. Attualmente c’è già una norma che pone il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiori a 1.500 euro. La compensazione vietata è solo quella orizzontale, dove il credito compensa con un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Non sono posti vincoli alla compensazione verticale che prevede la compensazione di un credito con un debito della stessa natura. Per quanto riguarda i crediti nei confronti dell’INPS, questi possono essere utilizzati in compensazione, a seconda dei casi, solo a partire dal decimo/quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi. I crediti nei confronti dell’INAIL possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto. Ciò in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e quindi presenti negli archivi dell’INAIL. Non è chiaro se sia sufficiente un pagamento parziale delle somme per ricondurre il debito complessivo sotto la soglia per far venir meno il divieto di compensare, in quanto la norma cita che il divieto cessa “a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. Le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° luglio 2024.