In attesa della pubblicazione di apposita circolare finalizzata a illustrare nel dettaglio gli effetti dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e dell’articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap, con il messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l'INPS fornisce le prime indicazioni operative, sulla base delle modifiche normative intervenute. Norme in materia di inapplicabilità del regime sanzionatorio L’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000. Adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 Le novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici (gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS) sono contenute nei commi da 131 a 133 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Si riportano di seguito le citate disposizioni: “131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all’INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. 132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio. 133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nuovo quadro normativo Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 16 e al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 215/2023, il quadro normativo di riferimento per il 2024 è in continuità con quello degli anni precedenti. La previsione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 innova, invece, in modo significativo il previgente assetto normativo, in quanto prevede che, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, le Amministrazioni pubbliche, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, sono tenute, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA. Indicazioni operative per l’implementazione delle posizioni assicurative Per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, le Amministrazioni pubbliche devono procedere, ove necessario, all’implementazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, secondo le seguenti modalità: 1. periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004: la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative effettuata tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA consente, in forza del citato articolo 1, comma 131, di ritenere assolti i relativi obblighi contributivi, senza l’onere di dare prova dei relativi versamenti; diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssweb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS; 2. periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d’imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici: la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssweb”; 3. periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le altre Casse): la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua esclusivamente tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA. Gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, superati i controlli descritti al paragrafo seguente, sostituiranno eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo. Controlli sulle denunce per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (“periodi ante 2005”) Al fine di garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative e di prevenire l’alimentazione delle stesse con dati errati, le denunce trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche relative a “periodi ante 2005” sono assoggettate a un controllo automatizzato di congruità degli imponibili denunciati, che comporta il blocco delle denunce che espongono imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti rispetto a quelli del periodo precedente e successivo (“denunce ante 2005 con imponibile anomalo”). Il controllo di congruità risulta necessario in quanto, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, sulle denunce per “periodi ante 2005” viene meno il controllo sulla corrispondenza tra l’importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l’importo effettivamente versato. All’invio del flusso, la procedura evidenzia alle Amministrazioni che le denunce per “periodi ante 2005” alimenteranno le posizioni assicurative individuali solo dopo avere superato il predetto controllo di congruità, finalizzato a prevenire possibili errori in sede di denuncia. Le denunce bloccate potranno essere sbloccate dalle Strutture territoriali solamente a seguito dell’esito positivo di un approfondimento istruttorio da parte della competente unità organizzativa (U.O.) di “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze”, in collaborazione con l’unità organizzativa (U.O.) “Gestione del conto assicurativo individuale”, che potrà comprendere anche l’invio al datore di lavoro di richieste di chiarimenti e/o di produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o certificazioni fiscali). A seguito dell’esito positivo delle verifiche, l’operatore della U.O. “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze” potrà procedere allo sblocco della denuncia. In fase di prima applicazione, invece, nelle more dell’implementazione del citato sistema di controllo automatico e generalizzato, tutti i flussi Uniemens/ListaPosPA inviati dalle Amministrazioni pubbliche per “periodi ante 2005” saranno bloccati. In tale fase la valutazione della congruità dell’imponibile riportato in denuncia è svolta dagli operatori di Sede incardinati presso la U.O. “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze” che, in collaborazione con gli operatori della U.O. “Gestione del conto assicurativo individuale”, procedono al confronto degli imponibili indicati nella denuncia rispetto al generale assetto della posizione assicurativa interessata (imponibili certificati e/o validati già presenti nella posizione assicurativa per il periodo precedente e per quello successivo all’annualità oggetto della denuncia in esame, eventuali altri dati disponibili nelle banche dati dell’Istituto) e, qualora sia ritenuto necessario, all’approfondimento istruttorio con le modalità sopra descritte. All’esito positivo di tali verifiche, gli operatori di Sede possono procedere allo sblocco delle denunce nei soli casi in cui le informazioni in esse contenute risultino necessarie alla liquidazione di una prestazione, alla definizione di una regolarizzazione contributiva o ad altre lavorazioni urgenti. In attesa del rilascio della funzionalità che consentirà di procedere in autonomia allo sblocco delle denunce, con conseguente alimentazione della posizione assicurativa, l’operatore può rivolgersi al canale “Richiesta Assistenza Applicativa” presente nell’applicativo “SIN” (indicando nel campo Attività “Sblocco denunce ante 2005”). Effetti dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sulle attività delle Strutture territoriali in materia di conto assicurativo e anagrafica e flussi L’intervento legislativo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 modifica le attività di Sede in materia di: - conto assicurativo; - regolarizzazioni contributive; - Estratto Conto Amministrazione (ECA). Con riferimento al conto assicurativo, in particolare, l'INPS richiama l’attenzione sulla circostanza che, ove ritenuti congrui in base ai criteri sopra indicati, gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sostituiscono eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo. Con riferimento, invece, alle regolarizzazioni contributive non ancora definite con il pagamento da parte delle Amministrazioni, l'Istituto evidenzia che, a seguito dell’invio delle denunce per “periodi ante 2005”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, l’obbligo contributivo deve ritenersi assolto. Le regolarizzazioni per tali periodi sono, pertanto, definite senza evidenziare debiti qualora il datore di lavoro abbia inviato le denunce Uniemens/ListaPosPA e queste abbiano superato i controlli sopra descritti.