Agricoltura: trascinamento giornate entro il 23 febbraio 2024

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 19 del 24 gennaio 2024 che, come ogni anno, ricorda l’adempimento per le aziende agricole relativo al cosiddetto “Trascinamento giornate” ovvero il particolare beneficio previdenziale a favore dei braccianti agricoli che, a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).

Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.