È in vigore dal 13 gennaio 2024 il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024), attuativo della riforma fiscale (legge n. 111/2023). Il provvedimento interviene anche sulle norme relative agli adempimenti dichiarativi per perseguire la tanto agognata semplificazione. Sono tante le novità, in particolar modo quelle introdotte per ampliare la platea di coloro che avranno la possibilità di utilizzare la dichiarazione precompilata e il modello 730. Il legislatore ha previsto che dipendenti e pensionati possano accedere telematicamente alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione; in tema di dichiarazione dei redditi precompilata si amplia la platea degli utilizzatori, grazie alla previsione che include anche le persone fisiche titolari di partita IVA. In via sperimentale, il modello 730 viene esteso a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche senza partita IVA. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato stabilirà le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, potranno essere dichiarate con il modello 730. I titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione potranno richiedere direttamente il rimborso all’Agenzia delle Entrate senza “aspettare” il sostituto d’imposta. Arrivano anche nuovi modelli dichiarativi “light” per i redditi, l’IRAP e l’IVA; nella nuova modulistica saranno eliminate le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta. Il modello 770 va in soffitta, grazie alla semplificazione prevista in tema di dichiarazione annuale per i sostituti d’imposta. Le novità delle norme del decreto Adempimenti cambiano le regole degli adempimenti dichiarativi con decorrenza a partire già dal 2024 graduale e a regime dal prossimo anno. Modelli dichiarativi: quali utilizzare dal 2024 I modelli dichiarativi sono oggetto delle principali novità del decreto Adempimenti tributari, con una rivoluzione graduale dei modelli disponibili per le diverse categorie di redditi e di contribuenti, ma anche con l’utilizzo di nuovi modelli semplificati nel contenuto e con nuove e diverse informazioni che saranno rese disponibili dall’Amministrazione finanziaria. Dai modelli IVA alle certificazioni uniche, dal modello per dichiarare i redditi e ai fini IRAP sino a quelli dedicati alle imposte dirette delle persone fisiche (precompilata e modello 730): le principali novità del D.Lgs. n. 1/2024 entrano in scena già dalla prossima campagna fiscali, vale a dire quella che interessa i redditi del periodo d’imposta 2023. Altri cambiamenti, invece, debutteranno dal 2025. Le novità con decorrenza dal 2024 Dichiarazione precompilata (articoli 1 e 19, D.Lgs. n. 1/2024) - Dal 2024 è prevista la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. - A decorrere dal 2024 saranno accessibili direttamente dai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati le informazioni nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati confermati o modificati saranno riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica. - Dal 2024, cioè con riferimento al periodo d’imposta 2023, la precompilata è per tutti, compresi i titolari di partita IVA. - Dal 30 aprile 2024 e, successivamente, dal 30 aprile di ogni anno l’Amministrazione renderà disponibile la precompilata anche per i redditi diversi anche da quelli di lavoro dipendente e pensione. Un apposito provvedimento direttoriale individuerà e definirà le nuove tipologie reddituali. Modello 730 (art. 2, D.Lgs. n. 1/2024) Dal 2024 modello 730 per tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Il modello 730 potrà essere presentato anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che presentano il modello 730 potranno chiedere, anche se in presenza di un sostituto d'imposta, direttamente il rimborso o effettuare il pagamento con F24, entro i termini ordinari (30 giugno). Semplificazione dichiarativi (art. 15, D.Lgs. n. 1/2024) Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: 1) modelli di dichiarazione (imposte sui redditi, IRAP e IVA) semplificati, grazie a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate da emanare, saranno: - eliminate le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dalle banche dati; - ridotte le informazioni dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni 2) eliminate dalle dichiarazioni le indicazioni relative agli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo di imposta per poter ottenere la riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi, comminate a esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel caso utilizzino esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante. Certificazione Unica (art. 3, D.Lgs. n. 1/2024) Eliminata la CU: a decorrere dall'anno d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, rispettivamente rilascio (anche ai fini contributivi), consegna e trasmissione della certificazione unica. Sempre in tema di dichiarativi appare opportuno segnalare anche che per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il decreto Adempimenti ha previsto (art. 13) l’esclusione della decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, se spettanti in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8, D.P.R. n. 322/1998. Con riferimento alla comunicazione dei dati reddituali ai fini della dichiarazione precompilata, si l’art. 20 dispone che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle Entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Dal 2025 niente modello 770 e opzione del regime speciale Il graduale intervento apportato con il decreto Adempimenti tributari in tema di modelli dichiarativi prevede un’importante semplificazione per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Le novità con decorrenza dal 2025 Opzione regime speciale (art. 15, D.Lgs. n. 1/2024) A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare potranno optare per il regime fiscale speciale (SIIQ e SIINQ) nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, senza dover più inviare telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Modello 770 (art. 16, D.Lgs. n. 1/2024) A decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025 i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, al 31 dicembre dell’anno precedente, in via sperimentale e facoltativa potranno comunicare i dati delle ritenute e trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi per la predisposizione dei modelli di versamento F24. Tale comunicazione mensile è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770.