Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024, ha recepito, ma in parte, le osservazioni delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato. L’art. 10 del decreto conferma che il nuovo strumento di compliance troverà applicazione nei confronti dei contribuenti (imprese e professionisti) verso i quali si rendono applicabili gli indicatori di affidabilità ISA. Sono così esclusi i contribuenti di maggiori dimensioni i cui ricavi o compensi risultano superiori all’importo di 5.164.569 euro. Concordato slegato dal punteggio ISA L’accesso al nuovo istituto non è limitato ai contribuenti che hanno raggiunto un punteggio ISA almeno pari a 8. Nella versione finale del provvedimento è stata così eliminata questa condizione inizialmente presente nello schema di decreto delegato. Potranno utilizzare il nuovo strumento di compliance anche i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore o anche insufficiente. La conferma si desume dalla relazione illustrativa al provvedimento. Debiti per tributi o contributi Inoltre, per poter accedere al concordato biennale è necessario che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, i contribuenti non abbiano debiti verso l’erario per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni di importo pari o superiore a 5.000 euro. Lo stesso limite si applica per i debiti relativi a contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. A tal proposito alcune indicazioni utili possono essere tratte dalla relazione illustrativa. Secondo le indicazioni ivi contenute per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si intendono i debiti derivanti: - dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; - dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; - dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. Nessun limite massimo alla proposta di concordato Non è stata invece accolta la seconda delle osservazioni delle predette Commissioni Finanze secondo cui la proposta di concordato avrebbe dovuto rimanere contenuta entro un limite massimo del 10% applicato al reddito dell’anno precedente. Le ragioni del mancato accoglimento dell’osservazione si desumono sia dal nuovo testo del provvedimento, ma anche dalla relazione illustrativa. L’art. 9 del provvedimento afferma espressamente che “la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva”. L’indicazione di un limite massimo espresso in percentuale alla proposta del reddito concordato avrebbe di fatto “ignorato” l’effettiva capacità contributiva del contribuente. Secondo la relazione illustrativa, “tale proposta sembrerebbe non considerare adeguatamente le significative differenze strutturali e dimensionali che contraddistinguono le diverse categorie di contribuenti potenzialmente interessati dal CPB. Al riguardo, la previsione di una soglia generale e indifferenziata, svincolata da parametri dimensionali e dalle specificità dei diversi settori economici interessati, oltre che dalle peculiarità dei singoli, potrebbe determinare un’applicazione dello strumento penalizzante per i contribuenti con redditività più rilevanti favorendo, potenzialmente, comportamenti illegittimi di sottodichiarazione degli imponibili”. L’osservazione è sicuramente corretta dal punto di vista tecnico, ma deve rilevarsi che ove la proposta dovesse essere eccessivamente elevata, quindi onerosa e rischiosa per il contribuente, ben difficilmente la stessa sarà accolta. Infatti, una volta accettata la proposta il contribuente sarà di fatto obbligato a versare le imposte sui redditi applicate al reddito concordato e l’IRAP sul valore della produzione risultante dalla proposta accettata. Ciò indipendentemente dal reddito effettivamente conseguito nel periodo di imposta. Cambia il calendario del concordato È previsto, inoltre, che il contribuente possa aderire entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (termine ordinario previsto per il versamento del saldo delle imposte da dichiarazione), ai sensi del comma 1 dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001, mentre per il primo anno di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ordinariamente fissato al 30 settembre, ma fissato al 15 ottobre per il periodo d'imposta 2023.