Al servizio di bar-tavola fredda è dunque applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, per le «121) somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (...)». Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 19 del 26 gennaio 2024. IL QUESITO La società istante opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, aggiudicandosi l'affidamento in concessione del servizio di bar-tavola fredda presso un'Università da svolgersi all'interno della medesima struttura universitaria. L'istante rappresenta che in base al relativo Capitolato di gara, il servizio di bar-tavola fredda è rivolto agli studenti universitari, ai docenti, ai dipendenti dell'Ateneo, nonché agli utenti esterni e all'utenza interessata all'attività accademica, fatta salva la precedenza del personale universitario nella fruizione dei servizi. Le modalità di erogazione della prestazione sono dettagliatamente disciplinate dalle parti, ivi inclusi i menù dei pasti e i relativi prezzi. Per quanto riguarda le obbligazioni assunte, la società fa presente che: - non potrà chiedere alcuna modifica delle condizioni contrattuali se la clientela dovesse risultare inferiore a quella attesa, posto che la fruizione del servizio bar-tavola fredda da parte dell'utenza è facoltativa e dunque non prevedibile/stimabile ex ante da parte dell'Ateneo che non rilascia alcuna garanzia al riguardo. Dovrà inoltre sempre garantire la presenza di tutti i prodotti minimi indicati nel listino, i quali - a titolo meramente indicativo - consistono in prodotti di caffetteria (the, caffè, bevande calde e fredde in genere), bevande analcoliche, panini, tramezzini, toast, potendo proporre anche piatti freddi e piatti riscaldati (precotti e pronti per la consumazione); - non può somministrare bevande superalcoliche; - deve accettare i buoni pasto rilasciati al personale non docente dal concedente. Il concessionario riferisce altresì che in base alle disposizioni contrattuali, in aggiunta al descritto servizio di bar-tavola fredda, può, presso la medesima struttura del concedente: - avviare un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, garantendo la fornitura di almeno tre tipologie di pasto completo caldo, fra cui uno vegetariano. Gli utenti fruiranno del servizio mediante badge universitario che determinerà la quota pasto a loro carico (tariffe stabilite dall'Ateneo), fatta eccezione per gli utenti con "pasto gratuito", il cui costo sarà sostenuto interamente dall'Università. Come indicato nel capitolato, la società provvederà alla fatturazione mensile della differenza tra la quota pasto, già versata dallo studente, e il prezzo del pasto concordato (IVA 4 per cento compresa) mentre per i pasti gratuiti l'Ateneo verserà l'intero costo del pasto; - svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering o di preparazione rinfreschi, su richiesta dell'Ateneo a favore di soggetti esterni a esso. Il contribuente ritiene di potere applicare all'intera somministrazione di alimenti e bevande, l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento, ad eccezione della sola somministrazione pagata attraverso i buoni pasto, per i quali l'Amministrazione si è già più volte espressa in merito all'applicazione dell'IVA al 10 per cento. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate non concorda pienamente con l'istante. Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni». Con riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, al punto 3.4, chiarisce che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Può dunque ritenersi che la predetta aliquota del 4 per cento spetti anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all'interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga. Questa agevolazione ha infatti natura oggettiva e dedicata (cfr. circolare n. 207 del 16 novembre 2000, punto 2.1.3), e pertanto ai fini della sua applicazione occorre avere riguardo alla natura propria del servizio. Nel caso in esame, sono tre le tipologie di prestazioni di servizi previste, di cui due obbligatorie (i.e. servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria). Alla luce delle pattuizioni previste, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'affidamento in concessione del servizio di bar-tavola fredda non presenti le caratteristiche per essere qualificato «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate (...), nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, (...)» di cui al citato n. 37). Al servizio di bar-tavola fredda è dunque applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, per le «121) somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (...)». A conclusioni diverse perviene l'Amministrazione finanziaria per il servizio di mensa universitaria, consistente nella "somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, così come previsto dall'art. 14 del capitolato". Tale fattispecie, sulla base del capitolato, presenta le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica (rectius universitaria), con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l'utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell'avente diritto al pasto. Tale servizio potrà dunque beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario-concedente. Resta inteso che se l'utente effettua il pagamento con il buono pasto rilasciato dal concedente al suo personale non docente, si applica l'aliquota IVA del 10 per cento nell'ambito del rapporto tra l'istante e la società emittente i buoni pasto: come chiarito infatti dalla risposta n. 231/2022, "... l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, .... In tale evenienza, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, (...)". A ogni buon fine l'Amministrazione finanziaria ricorda che le somministrazioni di "pasti" rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA.