Nell’ambito delle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, previste dalla Sezione I della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 94-98, introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24, al fine di prevenire condotte illecite. Nel dettaglio, il comma 94, composto delle lett. a) e b), novella l’articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del D.L. n. 223/2006. La lett. a), in particolare, modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37, allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con Provvedimento del direttore della medesima Agenzia anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, D. Lgs. n. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL. Si ricorda che, il testo vigente del suddetto comma 49-bis, prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP o dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La lett. b) del comma 94 sopra citato, invece, aggiunge al suddetto articolo 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1, della Legge n. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24. Quanto sopra previsto, cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Il successivo comma 95, composto anch’esso dalle lett. a) e b), apporta una serie di modifiche all’articolo 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2, del D.L. n. 66/2014. In particolare, la lett. a) dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, siano eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, la lett. b) del comma in esame, sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo. Tutte le disposizioni sin qui descritte, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. Compensazione crediti e debiti tributari e contributivi – L’articolo 1, comma 97, della Manovra 2024, composto dalle lett. a) e b), novella l’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi. Nel dettaglio, la lett. a) del citato comma 97, aggiunge al suddetto articolo 17 i commi 1-bis e 1-ter: - il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. - il comma 1-ter introdotto dalla Manovra 2024, invece, dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL, possa essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile, sia registrato negli archivi del predetto Istituto. La lett. b) del comma 97 in commento novella, inoltre, i riferimenti al comma 15-bis contenuti nel comma 2-quater, dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, aggiungendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1. In tal modo, la facoltà d’avvalersi della compensazione dei crediti, è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio, relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie. È, infine, previsto che saranno i provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL, a definire la decorrenza dell’efficacia (anche progressiva) delle disposizioni di cui alla lett. a) dei commi 94 e 97 sopra descritti, nonché le relative modalità d’attuazione.