L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 5 del 30 gennaio 2024 in tema di modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 t.u.l.d. (duty free shops). La circolare 179D del 2000, in riferimento ai negozi cosiddetti “duty free shops” (DFS) di cui all’articolo 128 T.U.L.D.1 , ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito alle modalità di gestione, disciplinando l’introduzione della merce nei negozi operanti nella c.d. "area extra Schengen" e la cessione della stessa ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari non aderenti alla Convenzione Schengen (viaggiatori extra-U.E.). La stessa circolare, preso atto delle modifiche logistiche degli scali aeroportuali a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Schengen, ha disciplinato anche il caso di vendita dei prodotti detenuti nei DFS a viaggiatori con destinazione unionale (viaggiatori U.E.). Pur restando valida l’impostazione generale della disciplina contenuta nella circolare 179D/2000, è necessario procedere all’aggiornamento di alcune disposizioni in essa contenute, così come di altri documenti di prassi succedutisi nel tempo, alla luce dell’evoluzione della normativa doganale unionale. È altresì possibile delineare una modalità di gestione alternativa a quella disciplinata dalla richiamata circolare 179D/2000, facendo ricorso all’utilizzo dei nuovi istituti e delle semplificazioni introdotti dal Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n. 952/2013, d’ora in avanti CDU). Quindi nell’ambito delle autorizzazioni già rilasciate o di quelle che lo saranno in futuro, l’operatore potrà optare per due distinti modelli di gestione: - DFS ordinario - DFS semplificato La gestione di un DFS ordinario rimane disciplinata dalla richiamata circolare 179D del 2000. Per la gestione di un DFS semplificato, caratterizzato dalla presenza nel punto vendita di prodotti c.d. allo stato estero cioè con lo status di merce non unionale (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale si farà riferimento alla disciplina contenuta nella presente Circolare Per i prodotti alcolici e tabacchi lavorati, privi dei contrassegni di Stato rimane invariata l’attuale disciplina delineata dalla circolare 179D del 2000 sull’introduzione, detenzione e vendita, come aggiornata con la nuova circolare. I tabacchi lavorati possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E. I prodotti alcolici possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E ed a viaggiatori UE, rimanendo esclusa la possibilità di vendita a viaggiatori con carta d’imbarco a destinazione Italia ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco.