Il giudizio di ottemperanza non può essere esperito per imporre all’Agente della riscossione l’annullamento della cartella di pagamento, potendo il contribuente azionare altri rimedi come quello risarcitorio. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33407/2023, che mette in luce le peculiarità, ovvero i limiti del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del DLgs. 546/92. IL FATTO La questione traeva origine dall’impugnazione di un provvedimento di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali proposto avverso l’Agente della riscossione. Il ricorso era accolto con annullamento dell’iscrizione ipotecaria e delle sottostanti cartelle di pagamento, tuttavia il contribuente, atteso il passaggio in giudicato della sentenza, agiva in ottemperanza (dal testo della sentenza, sembra che l’ottemperanza non riguardasse la condanna alla restituzione di somme, ma il materiale sgravio delle stesse). L’Agente della riscossione, dal proprio canto, deduceva di avere ottemperato a sospendere sine die le iniziative connesse all’attività di riscossione delle somme richieste, eccependo però che l’annullamento dell’iscrizione a ruolo non fosse di sua competenza, ma dell’ente impositore. Si ricorda che l’art. 70 comma 7 del DLgs. 546/92 nella versione in vigore stabilisce che il Collegio “adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione”. Quindi, a fronte dell’inadempienza dell’ente ad attuare la sentenza di accoglimento del ricorso, il contribuente ha davanti a sé il solo rimedio dell’ottemperanza, in quanto il DLgs. 156/2015, modificando il testo dell’art. 70 del DLgs. 546/92, ha espunto ogni riferimento all’esecuzione forzata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto non ammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza di annullamento di una cartella di pagamento, sostenendo che i provvedimenti adottabili in tale sede sono solo quelli che costituiscono attuazione di quanto statuito dal giudice del merito. Viene così data continuità all’orientamento per cui l’ottemperanza è ammessa “unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire e solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, mentre non è configurabile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono «autoesecutive»”. Sicché i giudici sostengono che il contribuente, per ottenere tutela, avrebbe dovuto porre in essere i rimedi a carattere risarcitorio. In buona sostanza, nonostante l’illegittimità delle cartelle che ha determinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, il contribuente mediante il procedimento ex art. 70 del DLgs. 546/92 non può ottenere il materiale sgravio del ruolo. Le conseguenze di tale pronuncia non sono trascurabili, infatti il contribuente, nonostante le sue ragioni, si trova di fatto sfornito di tutela giuridica in presenza di carichi di ruolo. La presenza di un carico di ruolo può avere una serie di effetti negativi, basti pensare al potenziale divieto di compensazione (art. 31 del DL 78/2010) o al blocco dei pagamenti ex art. 48-bis del DPR 602/73: è vero che se il contribuente venisse raggiunto da un atto di contestazione della sanzione per compensazione in presenza di ruoli scaduti potrebbe ricorrere e/o sollecitare l’annullamento in ragione del fatto che i ruoli si riferiscono a debiti ormai pagati, ma ciò non è un modello di giustizia accettabile. Se l’annullamento non viene disposto, comunque occorre ricorrere e, se la richiesta viene fatta all’Agente della riscossione, ci si sente obiettare che la competenza è dell’ente impositore. Rimane anche la possibilità di attivare la procedura di annullamento automatico ex L. 228/2012 dimostrando che il debito è stato pagato, ma occorre la presenza di tutti i requisiti previsti. Lo sgravio, inoltre, non potrebbe avvenire rivolgendosi al giudice ordinario, come invece sostiene la Corte, in quanto il risarcimento attiene ad un profilo che non intacca certamente l’iscrizione a ruolo. Manca quindi una tutela giurisdizionale a fronte di un atto lesivo degli interessi del contribuente, ragione che potrebbe portare a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del DLgs. 546/92 nella parte in cui non contempla per l’ottemperanza altresì provvedimenti che assicurino l’esecuzione “a 360 gradi” della pronuncia di annullamento.