L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 28 del 2 febbraio 2024 in tema di rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'articolo 2, comma 5, del decretolegge n. 133 del 2013, prevede che a decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. Con la risoluzione n. 91/E del 2013, è stato chiarito che l'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo. La disposizione innanzi richiamata presuppone l'utilizzo dell'acconto versato in misura eccedente al dovuto in un'ottica di prosecuzione, da parte dell'intermediario, dell'attività di offerta diservizi di custodia ed amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997. In tale ottica, il citato articolo 2, comma 5, del decretolegge n. 133 del 2013, non prevede espressamente la possibilità di chiedere il rimborso o cedere il credito generatosi dall'applicazione del regime del risparmio amministrato. Tuttavia, il comma 11 del citato articolo 6, prevede che «per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte suiredditi». Laddove il contribuente non abbia mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non abbia mai esercitato attività che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, D.Lgs. 461/1997, non è possibile per la Banca procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva. In tal caso si potrà presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate un'apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola, già indicato nella dichiarazione alla quale andrà allegata la risposta in questione che contiene i motivi per i quali la richiesta deve intendersi legittima.