Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le ultime modifiche apportate al regime forfetario ex lege n. 190/2014. In particolare, le indicazioni hanno interessato l’introduzione della doppia soglia che regolamenta l’uscita dal regime. Se nell’anno il contribuente realizza ricavi o percepisce compensi di importo superiore a 85.000 euro, l’uscita dal regime forfetario si verifica a partire dall’anno successivo. Invece, se si supera la nuova soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita ha effetto immediato. L’uscita si verifica a partire dall’incasso della fattura che determina il superamento del nuovo limite. A tal proposito il documento di prassi chiarisce che non assume in sé rilevanza il superamento dell’importo di 100.000 euro con la mera emissione della fattura, ma è necessario che tale superamento si verifichi per effetto dell’incasso del corrispettivo. La rettifica della detrazione Alcuni dei chiarimenti più interessanti riguardano l’applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione. L’Agenzia delle Entrate riporta nella circolare alcuni esempi estremamente interessanti evidenziando come la rettifica della detrazione possa interessare non solo i beni, ma anche le prestazioni di servizi, ma a condizione che le stesse non siano ancora state utilizzate nel momento in cui il contribuente supera l’importo di 100.000 euro, incassando la relativa fattura, determinando la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. Il paragrafo 3.2 della circolare n. 32/E/2023 propone l’esempio di un contribuente in regime forfetario che, in conseguenza di ciò, non ha detratto l’IVA relativa all’acquisto di “beni merce” che fano parte del magazzino e di beni strumentali. In tale ipotesi non sussistono dubbi sull’applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. L’esempio più interessante riguarda, invece, le prestazioni di servizi che possono dare luogo all’applicazione del meccanismo della rettifica, ma solo a condizione che tali servizi non siano stati ancora effettivamente utilizzati allorquando il contribuente esce dal regime forfetario per entrare nel regime ordinario. In tale ipotesi la rettifica della detrazione sarà favorevole e quindi il contribuente potrà recuperare l’IVA non considerata in detrazione nel periodo durante il quale ha applicato il regime forfetario. Leasing e rettifica della detrazione: un esempio L’Agenzia delle Entrate propone un esempio in cui il contribuente supera il limite di 100.000 euro in corrispondenza della data del 1° ottobre 2023. In coincidenza di tale data gli incassi superano la predetta soglia. Alla stessa data risultano servizi non ancora fruiti, consistenti ad esempio in un leasing stipulato il 1° marzo 2023, regolato con pagamenti semestrali anticipati (1° marzo - 1° settembre) per 3.660 euro (3.000 imponibile + 660 IVA), nella stessa dichiarazione IVA l’operatore commerciale rettifica in aumento l’IVA a credito per l’importo corrispondente ai mesi residui del 2023 (ottobre, novembre e dicembre = 3 mesi) più i mesi del 2024 (gennaio e febbraio = 2 mesi), vale a dire 550 euro. Il contribuente deve tenere conto che dal 1° ottobre 2023 sarà in regime ordinario, quindi, per tre mesi potrà fruire della detrazione del tributo secondo le regole previste dal D.P.R. n. 633/1972, come pure per i primi due mesi dell’anno 2024. In considerazione del fatto che il contratto di leasing prevede pagamenti semestrali anticipati, è necessario distinguere il semestre compreso tra il 1° marzo e il 1° settembre 2023, e il semestre compreso tra il 2 settembre 2023 e il 29 febbraio 2024. Il contribuente si troverà ad applicare il regime ordinario per cinque mesi, rispetto ai due semestri considerati, vale a dire dal 1° ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Conseguentemente, la rettifica della detrazione, favorevole al contribuente, si determina dividendo l’IVA precedentemente non detratta, pari a 660 euro, per sei mesi e moltiplicando il risultato così ottenuto per cinque mesi, cioè per il periodo durante il quale il contribuente applica il regime ordinario. L’IVA che così si riesce a recuperare, rispetto all’importo non detratto di 660 euro, ammonta a 550 euro. Rettifica della detrazione: a quali condizioni? È essenziale, però, che la prestazione di servizi, vale a dire l’utilizzazione del bene in base al contratto di leasing, non sia ancora avvenuta alla data del 1° ottobre 2023. Se, ad esempio, la fatturazione è successiva all’entrata nel regime ordinario, non sorgerà alcuna esigenza di apportare la rettifica della detrazione in favore del contribuente. Si consideri il caso in cui la fatturazione sia mensile e in data 1° ottobre sia stata emessa la fattura relativa al canone di ottobre. In tale ipotesi il contribuente si troverà già ad applicare il regime ordinario e quindi l’IVA potrà essere considerata in detrazione senza alcun problema. Allo stesso modo, se in data 1° settembre sarà stato fatturato il canone di locazione finanziaria del mese di settembre non sorgerà alcuna esigenza della rettifica. In tale ipotesi la prestazione di servizi sarà stata utilizzata nel mese di settembre, quindi, gli effetti dell’utilizzo risulterebbero già esauriti alla data di entrata nel regime ordinario. L’IVA non considerata in detrazione sarà definitivamente acquisita nelle casse dell’erario.