Ogni anno, le aziende, e più in generale coloro che sono sottoposti al regime di tutela di cui si occupa l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), debbono calcolare il premio da corrispondere all’Istituto. Ricordiamo a questo riguardo, le scadenze dell’adempimento: il 16 febbraio 2024, per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il 29 febbraio 2024 è invece il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023. I contributi associativi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2024. In un’attività quasi rutinaria, che presenta gli stessi adempimenti da molti anni, ce n’è uno che riguarda un cluster particolare di aziende, ma che tutti dobbiamo aver presente. Si tratta di un adempimento frutto dell’attenta analisi di quello che è accaduto con le retribuzioni dell’anno appena trascorso, alla luce di quello che si ipotizza sarà il trend del 2024. L’adempimento in oggetto assume un ruolo assolutamente necessario, visto che si tratta della comunicazione per la riduzione delle retribuzioni presunte. Occorre immediatamente precisare che, se l’adempimento non viene effettuato e realizzato nei modi e nei termini previsti, le retribuzioni che l’INAIL calcolerà per il 2024 saranno quelle che sono state dichiarate come rata nel 2023 e che quest’anno andremo a regolare. L’analisi del valore delle retribuzioni e in particolare di quelle presunte è quindi assolutamente necessaria, in quanto, se non effettuata, potrebbe produrre un aumento dei costi. Questo perché ci troveremo a pagare un premio più alto. Ricordiamo, infatti che, anche se i tassi di tariffa dei premi sono indicati in valori per mille (ad es.: 98 per mille), le somme possono comunque essere importanti. Non ci si lasci confondere dal valore per mille, considerandolo un piccolo indicatore. Il 98 per mille significa quasi il 10 per cento, che, se applicato sulle retribuzioni annuali, può determinare un importante impatto. A questo riguardo, è necessario precisare, però, che questa comunicazione deve partire da esigenze reali, perché, qualora inserissimo un importo non in linea con quanto dovrebbe avvenire e molto basso, la somma successivamente da regolare nel 2024 potrebbe essere “significativa”. È necessario, quindi, fare attenzione in maniera importante a questa scadenza. L’INAIL, sempre nelle istruzioni operative, ci ricorda che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono disponibili sul sito www.inail.it, a partire: - per la Riduzione di Presunto (PAT), dal 4 gennaio 2024; - per la Riduzione di Presunto (PAN), dal 2 gennaio 2024. L’acronimo PAT sta per posizioni assicurative territoriali e PAN per posizioni assicurative navigazione. Prima di affrontare l’adempimento, è opportuno, però, inquadrarlo nel contesto dell’autoliquidazione. Autoliquidazione INAIL L’autoliquidazione è un adempimento richiesto all’interno dell’assicurazione che, per legge, tutela principalmente tutti i lavoratori subordinati e parasubordinati se esposti a un rischio. Nella realtà, sono praticamente tutti i soggetti che fanno riferimento a un datore di lavoro in tutti i campi del profit, no profit e Pubblica amministrazione. Ricordiamo che l’assicurazione, pur essendo tale, ha un meccanismo particolare, perché chi paga il premio (datore di lavoro) non riceve l’indennizzo, che, invece, viene goduto dal lavoratore. Coloro che sono obbligati dalla legge ad essere assicurati con l’INAIL, versano il premio ogni anno, dopo averlo calcolato con l’autoliquidazione. Sono esclusi dall'autoliquidazione i “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini). Il premio deve essere versato entro il 16 febbraio di ogni anno. Il datore di lavoro, pertanto, quest’anno dovrà calcolare la somma delle retribuzioni che ha erogato effettivamente nel 2023 e verificare la differenza con quanto aveva dichiarato nell’anno precedente (regolazione), utilizzando, quindi, lo stesso valore delle retribuzioni effettive per l’anno 2023 (rata). Successivamente, determinerà il premio dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive. Una volta che avrà determinato il premio, lo verserà attraverso il “Modello di pagamento unificato - F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)”. Successivamente, entro il 29 febbraio 2024, dovrà poi presentare, sempre all’INAIL: - la dichiarazione telematica delle retribuzioni; - l’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; - la domanda di riduzione del premio artigiani. I datori di lavoro che utilizzano le PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) dovranno inviare la dichiarazione attraverso i servizi telematici “Alpi online”, ovvero “Invio telematico dichiarazione salari”. I datori di lavoro che, invece, utilizzano le PAN (Posizioni Assicurative Navigazione) useranno il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio” e potranno contestualmente richiedere il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Qualora il soggetto assicurato si rendesse conto che le retribuzioni che erogherà nel 2024 saranno inferiori a quelle effettive del 2023, dovrà inviare all’INAIL un’apposita comunicazione. Oltre alla riduzione del presunto, l’Istituto mette a disposizione dalle seguenti date i servizi telematici: - Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024; - AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024; - Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024; - Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024. Comunicazione di “riduzione del presunto” Diciamo subito che la comunicazione di “riduzione del presunto” dovrà essere, come abbiamo detto, necessariamente inviata entro il 16 febbraio 2024. L’adempimento viene definito, in maniera completa, comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte dall’ art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965, e dovrà essere effettuato in via telematica attraverso il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che si prevede di corrispondere nel 2024. In maniera analoga, sempre entro il 16 febbraio, gli armatori dovranno effettuare la comunicazione di riduzione del presunto (ad esempio, in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno), con il servizio dedicato “Riduzione presunto per le PAN”. Per il settore artigiano è possibile rideterminare il premio speciale artigiani per coloro che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2023, qualora il dato non sia stato recepito dall’INAIL, ovvero è possibile rideterminare il premio in caso di cessazione dei soci verificatasi entro la scadenza dell’autoliquidazione. I motivi che possono determinare la riduzione per la generalità delle aziende e che dovremo obbligatoriamente indicare possono essere: - recesso dal rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale) da parte dei soggetti sottoposti all’assicurazione; - nel caso si preveda la cessazione o la riduzione dell’attività dell’azienda; - ricorso alla cassa integrazione guadagni in tutte le sue forme; - attività stagionale con occupazione di personale assicurato, indicando per quanti mesi verrà occupato nel corso dell'anno; - vi è anche la possibilità di indicare con “altro” ulteriori motivazioni. L’importo indicato costituisce la base per il calcolo del premio anticipato, dovuto per il 2024 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni effettive del 2023. La trasmissione dei dati avviene per via telematica e, come afferma l’INAIL, nelle istruzioni per l’autoliquidazione 2023/2024, il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT (posizioni assicurative territoriali) riferite a uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati, dovuti per l’anno in corso (rata). Adempimenti operativi Per gli adempimenti di dettaglio, rimandiamo i lettori al video tutorial che l’INAIL ha prodotto, ove vengono descritte tutte operazioni da compiere in maniera esaustiva e dettagliata, che è possibile trovare al link presente sul sito web ufficiale INAIL. I manuali per le aziende e quelli per gli intermediari sono reperibili sempre sul sito web ufficiale INAIL. Ricordiamo, infine, che per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel “Fascicolo aziende” le comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio “Visualizzazione elementi calcolo”.