La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 1 del 6 febbraio 2024, approfondisce il tema dell’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in favore delle lavoratrici madri. Requisiti di spettanza L’esonero non rientra tra gli aiuti di Stato e non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Beneficiarie sono le lavoratrici che nel triennio 2024-2026 sianomadri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato. In via sperimentale, solo per il 2024, la caratteristica soggettiva della madre prevede la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento. Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo. Durata dell’esonero Per quanto concerne la durata dell’esonero, la misura generale di cui al comma 180 prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026 con eventuale fuoriuscita anticipata dal mese successivo a quello di compimento del 18esimo anno di vita del figlio più piccolo.