Con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, l'INPS ha illustrato la contribuzione dovuta nel 2024 in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. La misura del contributo I criteri di calcolo del contributo in argomento sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. Il massimale NASpI anno 2024 La base di calcolo del contributo in argomento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato. In particolare, a decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 22/2015, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente”. Per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro. Pertanto, i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.