L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 31 del 7 febbraio 2024 in tema di aiuto alla crescita economica. L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Aiuto alla crescita economica ACE'', introduce un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con capitale di debito rispetto a quelle che si finanziano con capitale proprio. Per le società di capitali l'incentivo fiscale consiste nel dedurre dal reddito complessivo, già diminuito da eventuali perdite pregresse, ''un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio'', come disposto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 201 del 2011. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione di un coefficiente alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Le variazioni in aumento del capitale proprio sono costituite dai conferimenti in denaro e dagli utili accantonati nelle riserve diverse da quelle indisponibili. In attuazione del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, con D.M. del 14 marzo 2012 son state adottate le disposizioni di attuazione, tra cui quelle riguardanti le variazioni rilevanti del capitale proprio (art. 5) e quelle di carattere antielusivo (art. 10). L'impianto dell'istituto, così delineato, ha subito, tra le altre, alcune rilevanti modifiche per effetto della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tese, da un lato, a ridurre l'entità dell'agevolazione e, dall'altro, ad operare una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l'incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato. In particolare, l'articolo 1, comma 550, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha previsto una nuova ipotesi di sterilizzazione della base imponibile attraverso l'introduzione del nuovo comma 6bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011. Tale norma prevede che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tale previsione interessa la generalità delle imprese, con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione, in considerazione del fatto che per tali tipologie di imprese l'investimento mobiliare rientra tra le attività tipiche esercitate. La relazione illustrativa alla legge n. 232 del 2016 afferma che la finalità del legislatore non è di inserire una disposizione antielusiva, ma piuttosto di favorire taluni investimenti per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, si è ritenuto di reintrodurre (il nuovo comma 6bis dell'articolo 1 del D.L. 201/2011, inserito dalla lettera d) del comma 4) la disposizione già esistente nell'ambito della disciplina della cosiddetta dual income tax, di cui l'ACE ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il D.M. del 3 agosto 2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE) che ha abrogato il D.M. del 14 marzo 2012, all'articolo 5, comma 3, tra le disposizioni riguardanti le variazioni rilevanti del capitale proprio, ha delineato con maggior chiarezza l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 6bis citato. Con particolare riferimento ai soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della penalizzazione, è stato chiarito che la locuzione ''banche ed assicurazioni'' deve essere valutata, includendo in tale novero di soggetti, tutti coloro che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007. Inoltre, con riferimento alla tipologia di investimenti in valori mobiliari che impongono la sterilizzazione della base ACE, il medesimo comma 3 dell'articolo 5 dispone che per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR. L'articolo 1, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), dispone che per ''valori mobiliari'' si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: - azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; - obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; - qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. In relazione alla disposizione in commento occorre rilevare preliminarmente che, come chiarito con circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, punto 6 la quale sulla questione non si discosta dalla relazione di accompagnamento al D.M. del 3 agosto 2017 la fattispecie configurata dall'articolo 1, comma 6bis, del decreto legge n. 201/2011, inerente la sterilizzazione della base ACE in caso di investimento in titoli e valori mobiliari non essendo ricompresa tra le disposizioni antielusive contenute nell'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012 suscettibili di disapplicazione mediante interpello (e oggi riprodotte nell'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2017) costituisce una norma di sistema per la determinazione del beneficio non oggetto di interpello probatorio. Occorre, inoltre, rilevare che, già in relazione alla analoga disciplina in tema di c.d. Dual Income tax, la circolare 6 marzo 1998, n. 76, paragrafo 6.1, individuava la finalità della disposizione in commento nella necessità di ''evitare che gli incrementi del capitale investito rilevanti ai fini della DIT vengano utilizzati dalla società o dall'ente per incrementare attività meramente finanziarie, e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo''. Nel rispetto della funzione economica della norma, è superabile la definizione di titoli e valori mobiliari contenuta all'art. 1, comma 1bis del d. lgs. n. 58/1998 ben potendosi, in via interpretativa, far riferimento ad altre disposizioni che consentano di apprezzare la effettiva natura dell'investimento. Appare, pertanto, evidente che, allo scopo di garantire il rispetto della ratio della norma in commento, risulta necessaria una valutazione della sostanza dell'investimento posto in essere dalla società, oltre che dalla classificazione ''formale'' dello stesso in una delle categorie escluse dall'operatività della sterilizzazione della base ACE.