In tema di ACE e ACE Innovativa, con la risposta n. 38 dell'8 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla rilevanza di alcune riserve di patrimonio netto. Riserva da riallineamento L'articolo 110, co. 8, del d.l. n. 104/2020, consente di riallineare i valori civili e fiscali dei beni a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Più in dettaglio, possono essere oggetto di riallineamento i beni materiali e immateriali (nonché partecipazioni in imprese controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni), l'avviamento e le altre attività immateriali. Affinché il riallineamento si perfezioni, il contribuente deve: I. versare un'imposta sostitutiva di IRES, IRAP ed eventuali addizionali pari al 3 per cento della differenza tra il valore civile e il valore fiscale di ciascun bene; II. apporre il vincolo di sospensione d'imposta su una parte delle riserve di patrimonio netto (o in caso di loro incapienza, a norma dell'articolo 10, co. 4, DM 13 aprile 2001, n. 162, sulla corrispondente parte del capitale sociale), per un importo corrispondente ai valori da riallineare, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta. Il vincolo sulle riserve può essere istituito formalmente nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ovvero in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sia presentata la dichiarazione dei redditi in cui si esercita l'opzione per il riallineamento (i.e., entro il 31 dicembre 2021). Nel caso di specie la riserva da riallineamento di cui all'articolo 110, co. 8, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d'imposta è una riserva sovrapprezzo azioni. Al riguardo si osserva che l'articolo 5, co. 2, lett. a), del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE) dispone che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti. Tali incrementi rilevano a partire dalla data del versamento. Ciò posto, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d'imposta (e cioè la riserva sovraprezzo azioni) rappresenta l'ammontare che i soci si sono obbligati ad effettuare nei confronti dell'Istante in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte. Si tratta, quindi, di una riserva di capitale che: - trova il suo fondamento in poste di patrimonio; - non subisce vincoli circa l'utilizzo ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite (fatta salva la necessità che quest'ultima sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria). Pertanto, la riserva in questione sarà rilevante ai fini del computo della base ACE. Ciò in quanto l'apposizione del vincolo di sospensione non modifica la sua natura di riserva di patrimonio (i.e. riserva sovrapprezzo azioni) derivante da apporti ricevuti dai soci ai sensi del citato articolo 5 del DM 3 agosto 2017. In merito alla rilevanza della riserva da riallineamento connessa all'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della disciplina di cui all'art. 110, co. 8-bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 nella determinazione dell'ACE Innovativa si chiarisce, infine, che trattandosi di una riserva derivante dal vincolo di parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni originatasi a seguito di due aumenti di capitale avvenuti nel 2012 e nel 2016, la stessa non può essere considerata ai fini del beneficio rafforzato che considera rilevanti esclusivamente gli apporti di capitale ricevuti nel periodo di imposta 2021 e gli utili realizzati nell'esercizio 2020 ed accantonati nel successivo periodo di imposta 2021. Irrilevanza ai fini ACE della riserva FTA dell'IFRS 9 Il Legislatore tributario - a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, co. 7-quater, del d.lgs. n. 38/2005 - ha emanato il DM 10 gennaio 2018, che si propone di chiarire quale sia la valenza ai fini IRES ed IRAP dei nuovi criteri di rappresentazione contabile sia a regime che in sede di prima applicazione del nuovo principio. Per quanto qui di interesse, l'articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 dispone che le perdite iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9 si collocano al di fuori dell'ambito di applicazione del citato regime transitorio di cui all'articolo 15 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, e che sono invece deducibili in base alla disciplina ordinaria delle rettifiche di valore dei crediti e dei titoli di debito, fermo restando, come meglio descritto in seguito, quanto previsto dall'articolo 3 del DM 10 gennaio 2018 circa la riclassificazione delle attività finanziarie. L'articolo 1, co. 1067-1069, l. 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, infatti, che le perdite attese che siano state rilevate in sede di FTA dell'IFRS 9 dagli intermediari finanziari e dalle società di assicurazione in relazione ai crediti verso la clientela iscritti come tali in bilancio non sono più deducibili per intero ed in unica soluzione, così come rilevate in bilancio, ma vanno ripartite in quote costanti in dieci periodi di imposta. Successivamente, l'articolo 1, co. 713, l. 27 dicembre 2019, n. 160, differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In tale contesto l'articolo 5, comma 7, del Nuovo Decreto ACE prevede che - ai fini delle rettifiche ACE da operare in sede di prima adozione dei principi OIC, così come aggiornati dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 - assumono rilevanza le seguenti fattispecie: a) "eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili"; b) "utilizzo del criterio del costo ammortizzato". La relazione illustrativa al decreto evidenzia che "entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti)". In particolare, si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei reversal futuri. La medesima relazione illustrativa fa presente che tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate e che tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE. Tale ultimo chiarimento deve essere contestualizzato in un sistema di determinazione della base ACE volto ad evitare qualsiasi duplicazione dell'agevolazione, ipotesi che, invece, si realizzerebbe qualora non fosse data mai rilevanza alle rettifiche da FTA. Ne deriva che: - per le due fattispecie menzionate, la duplicazione dell'agevolazione è evitata dal legislatore attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto al momento dell'iscrizione della riserva da FTA; - per tutte le altre fattispecie non espressamente previste dalla norma, la duplicazione dell'agevolazione deve essere evitata rettificando gli utili degli esercizi successivi al momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva. Ne consegue che la riduzione di patrimonio netto ascrivibile ala rilevazione di una riserva FTA IFRS 9 non determina alcuna riduzione della base ACE al momento dell'iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno dato origine a tale riserva. Considerata l'ottica semplificatoria della disposizione contenuta nel comma 7 e l'esigenza di evitare qualsiasi duplicazione dell'agevolazione, in assenza di un monitoraggio analitico delle poste contabili che hanno determinato l'iscrizione della riserva negativa in sede di FTA IFRS 9, le fattispecie che hanno dato origine a detta riserva si riterranno realizzate, ipso iure, con i primi utili aceabili conseguiti dalla Società e fino a concorrenza della riserva stessa. Al realizzo degli utili aceabili, quindi, la Società dovrà procedere alla sterilizzazione ai fini ACE degli stessi fino a concorrenza dell'ammontare iscritto a titolo di riserva FTA (negativa).